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Legge 22.12.2021, n. 227

Delega al Governo in materia di disabilità. (G.U. 30.12.2021, n. 309)

Art. 4 - Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

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