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Legge 29.12.2021, n. 233

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (G.U. 31.12.2021, n. 310)

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152

All'articolo 1:

al comma 2:

all'alinea, le parole: «Per i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «Ai soggetti» e dopo le parole: «100.000 euro» sono inserite le seguenti: «per ciascun beneficiario»;

alla lettera b), le parole: «qualora l'impresa o la società abbia i requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l'imprenditoria femminile» sono sostituite dalle seguenti: «per le imprese o le società aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria femminile dall'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198», le parole: «le società di capitali» sono sostituite dalle seguenti: «per le società di capitali», le parole: «e le imprese individuali» sono sostituite dalle seguenti: «e per le imprese individuali» e le parole: «tra i 18 anni» sono sostituite dalle seguenti: «tra 18 anni compiuti»;

alla lettera c), dopo le parole: «le imprese» sono inserite le seguenti: «o le società»;

al comma 4, le parole: «alle strutture che svolgono» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese che esercitano», le parole: «alle strutture ricettive» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese che gestiscono strutture ricettive» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, inclusi i parchi acquatici e faunistici. Gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali di cui al presente comma»;

al comma 5:

all'alinea, le parole: «ivi incluso» sono sostituite dalla seguente: «compreso»;

alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente comma»;

alla lettera d), la parola: «relativi» è sostituita dalla seguente: «relativamente»;

alla lettera e), le parole: «spese per la digitalizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese»;

al comma 6, le parole: «regolamento UE n. 2020/852» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020»;

al comma 7, le parole: «di tali costi» sono sostituite dalle seguenti: «di tali spese»;

al comma 8:

al primo periodo, dopo le parole: «Il credito d'imposta» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo»;

al quarto periodo, le parole: «preventivamente alla» sono sostituite dalle seguenti: «prima della», le parole: «alle imprese beneficiarie» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti beneficiari» e dopo le parole: «d'intesa» sono inserite le seguenti: «tra il Ministero del turismo e l'Agenzia delle entrate»;

al sesto periodo, la parola: «comprese» è sostituita dalla seguente: «compresi»;

l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto di cui al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

al comma 9, le parole: «Ministero del turismo, pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del turismo pubblica» e le parole: «ivi inclusa» sono sostituite dalla seguente: «compresa»;

al comma 10, secondo periodo, le parole: «sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale»;

al comma 11, le parole: «comma 1, si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 si applicano» e le parole: «conclusi, alla» sono sostituite dalle seguenti: «conclusi alla»;

al comma 12, le parole: «dell'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «della data di entrata in vigore»;

al comma 13, le parole: «é ulteriormente autorizzata la» sono sostituite dalle seguenti: «é autorizzata l'ulteriore»;

al comma 14:

al secondo periodo, le parole: «commi 1 e 2, sono» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2 sono» e le parole: «regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013»;

al terzo periodo, le parole: «registro nazionale aiuti di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

al comma 15, le parole: «entro il 31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2023»;

al comma 16, le parole: «e 5,» sono sostituite dalle seguenti: «e 5»;

al comma 17, secondo periodo, le parole: «L'attuazione dell'intervento garantisce» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è garantito» e dopo le parole: «comma 6-bis,» sono inserite le seguenti: «secondo periodo,»;

dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:

«17-bis. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività delle imprese operanti nel settore della ristorazione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle medesime imprese, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituiscono limite di spesa.

17-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo di cui al comma 17-bis, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.

17-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17-quinquies. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 17-bis a 17-quater è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

alla rubrica, dopo la parola: «Contributi» sono inserite le seguenti: «a fondo perduto».

All'articolo 2:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: «PMI")» è sostituita dalla seguente: «PMI)"» e dopo le parole: «articolo 1, comma 4,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i giovani che intendono avviare attività nel settore agrituristico le garanzie di cui al primo periodo sono concesse ai soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni»;

al comma 2, le parole: «comma 1, sono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 sono rilasciate»;

al comma 3, alinea, le parole: «comma 1, si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 si applicano»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nell'attività di rilascio delle garanzie di cui al comma 1 il consiglio di gestione del Fondo adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistiche. Ai fini di cui al presente articolo, la composizione del consiglio di gestione del Fondo è integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche»;

al comma 5, le parole: «d), ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «d) ed e),».

All'articolo 3:

al comma 4, le parole: «Comitato Interministeriale della» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la»;

al comma 6, primo periodo, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo»;

al comma 8, le parole: «da SACE S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società SACE S.p.a.»;

dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Al fine di rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzati a sostenere la crescita economica nazionale e la competitività delle imprese, all'alinea del comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale limite massimo è ridotto al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024, al fine di promuovere gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108"».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. (Fondo turismo). - 1. Il comma 3 dell'articolo 178 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"3. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile volta a rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le somme già assegnate al Piano operativo 'Cultura e turismò, come rimodulate dalla deliberazione del CIPE n. 46/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

All'articolo 4:

al comma 2, terzo periodo, la parola: «comprese» è sostituita dalla seguente: «compresi»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «registro nazionale aiuti di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Registro nazionale degli aiuti di Stato».

Alla rubrica del capo II del titolo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e opere pubbliche».

All'articolo 5:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), capoverso 7, secondo periodo, le parole: «alla rete Sistema» sono sostituite dalle seguenti: «alla rete del Sistema», le parole: «ed e alla accessibilità» sono sostituite dalle seguenti: «e all'accessibilità» e le parole: «performances del gestore» sono sostituite dalle seguenti: «prestazioni rese dal gestore»;

alla lettera b):

al numero 2), capoverso 2:

al primo periodo, le parole: «, di seguito CIPESS» sono sostituite dalla seguente: «(CIPESS)»;

al quinto periodo, le parole: «delle infrastrutture e della mobilità sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Il contratto di programma è trasmesso, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alle Camere, al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS, con apposita informativa»;

al numero 3), capoverso 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli aggiornamenti, entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di approvazione ovvero, nei casi previsti dal terzo periodo, dalla loro sottoscrizione, sono trasmessi alle Camere, corredati della relazione di cui al comma 2-ter».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso Art. 53-bis:

al comma 1:

al secondo periodo, dopo le parole: «é svolta» sono inserite le seguenti: «dalla stazione appaltante»;

dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo del presente comma. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4.

1-ter. In relazione alle procedure concernenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono richiesti idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali al progettista individuato dall'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento, o da esso associato; in tali casi si applica il comma 1-quater dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

al comma 2, le parole: «comitato tecnico amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «comitato tecnico-amministrativo»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «articolo 4, del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 4 del decreto-legge» e dopo le parole: «dall'articolo 44, comma 3,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore nonché l'applicazione delle disposizioni del presente decreto anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile»;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:

"6-bis. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta l'avvio delle procedure previste dal capo IV del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del medesimo testo unico. L'avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 è integrato con la comunicazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata dal comma 4 del presente articolo"».

Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 6-bis. (Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche). - 1. Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 6-ter. (Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR). - 1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta".

Art. 6-quater. (Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti). - 1. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e con funzioni di assistenza per la" sono sostituite dalle seguenti: "nonché di";

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare:

a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;

b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro"».

All'articolo 7:

al comma 2, lettera b), capoverso 3-bis:

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La società Difesa servizi S.p.A. può avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e la difesa nei giudizi relativi alle attività di cui al presente comma»;

al secondo periodo, le parole: «Difesa servizi S.p.A..» sono sostituite dalle seguenti: «Difesa servizi S.p.A.»;

al terzo periodo, le parole: «dell'incarico, rapporto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'incarico o del rapporto»;

al quarto periodo, le parole: «a Difesa servizi S.p.A» sono sostituite dalle seguenti: «alla società Difesa servizi S.p.A.»;

al comma 3, lettera b), le parole: «"e 4-ter" sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «: "ai commi 1 e 4-ter" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1"»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. In coerenza con gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi con la missione 1 - componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", allo scopo di favorire la transizione digitale del Ministero della difesa e potenziare le capacità dei processi di conservazione digitale degli archivi e dei sistemi di controllo di qualità delle unità produttive in gestione all'Agenzia industrie difesa, nonché per la realizzazione di interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti, è autorizzato a favore della predetta Agenzia un contributo di 11.300.000 euro per l'anno 2022 e di 7.100.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 11.300.000 euro per l'anno 2022 e a 7.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eroga servizi in qualità di infrastruttura nazionale cloud a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in house e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nonché delle altre amministrazioni centrali che si avvalgono della predetta società ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 4 del presente articolo».

La rubrica del capo IV del titolo I è sostituita dalla seguente: «Procedure di spesa e controllo parlamentare».

All'articolo 8:

al comma 1, primo periodo, le parole: «, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbario 2021» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di sviluppare le iniziative di potenziamento della medicina di precisione previste nella missione 4, componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure per l'istituzione dei Molecular tumor board nell'ambito delle reti oncologiche regionali e per l'individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei test per la profilazione genomica estesa Next generation sequencing (NGS), da parte di ciascuna regione e provincia autonoma. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i compiti e le regole di funzionamento dei Molecular tumor board nonché le modalità e i termini per la raccolta dei dati relativi ai risultati dei test per la profilazione genomica NGS eseguiti dai citati centri specialistici.

1-ter. Entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui comma 1-bis, nel rispetto delle previsioni ivi contenute e assicurando la parità di accesso e di trattamento nonché la multidisciplinarità e l'interdisciplinarità, le regioni e le province autonome provvedono all'istituzione dei Molecular tumor board e dei centri specialistici di cui al comma 1-bis.

1-quater. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

al comma 3, dopo la parola: «(DNSH)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «"»;

al comma 5, secondo periodo, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. (Disposizioni in materia di distretti turistici). - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del turismo";

b) al comma 5, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023" e le parole: "dei beni e delle attività culturali e" sono soppresse».

All'articolo 9:

al comma 1, la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2025.»;

al comma 2:

alla lettera a), le parole: «sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «é aggiunto il seguente periodo»;

alla lettera c), le parole: «comma 861,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 861»;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'economia e delle finanze» e dopo le parole: «30 dicembre 2020, n. 178,» sono inserite le seguenti: «con proprio decreto,»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati»;

al comma 8, le parole: «con funzioni di supporto alle attività di analisi e valutazione della spesa e di proposta all'applicazione dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Comitato opera in relazione alle linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di analisi e di valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per l'applicazione dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Comitato opera in coerenza con le linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e con i conseguenti specifici indirizzi del Ministro dell'economia e delle finanze»;

al comma 9:

al primo periodo, le parole: «e di supporto agli Ispettorati generali connesse ai processi valutativi e di monitoraggio della spesa» sono soppresse;

dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'Unità di missione, anche in collaborazione con gli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, svolge attività di analisi e valutazione della spesa sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definiti dal Comitato scientifico di cui al comma 8. L'Unità di missione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, collabora alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa dei Ministeri e dei relativi accordi, nonché al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle relative relazioni. L'Unità di missione concorre all'attività dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della citata legge n. 196 del 2009»;

al secondo periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di cui al presente comma»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108»;

al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche in considerazione delle esigenze di cui al presente comma, all'articolo 1, comma 884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021 e 2022"»;

al comma 11:

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I nominativi degli esperti selezionati, le loro retribuzioni e i loro curricula sono resi pubblici nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti delle rispettive nomine, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali»;

al terzo periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attuazione del presente comma» e dopo le parole: «euro 600.000» è inserita la seguente: «annui»;

al comma 12, dopo le parole: «possono essere versate» sono inserite le seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati»;

al comma 15, secondo periodo, le parole: «degli anni 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2022 al 2026»;

al comma 16, le parole: «gli standard» sono sostituite dalle seguenti: «agli standard»;

dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

«18-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A tal fine, con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR";

b) al terzo periodo, le parole: "L'ammissibilità di tali spese a carico del PNRR" sono sostituite dalle seguenti: "L'ammissibilità di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo periodo"».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. (Consultazione e informazione del Parlamento nel processo di attuazione e di valutazione della spesa del PNRR). - 1. All'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: "una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e".

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Governo trasmette alle Camere, prima del suo invio alla Commissione europea e in tempo utile per consentirne l'esame parlamentare, la proposta di un piano per la ripresa e la resilienza modificato o di un nuovo piano per la ripresa e la resilienza».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «- Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica» sono soppresse e le parole: «con modificazioni nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni, dalla legge»;

al comma 2, le parole: «1,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni» e le parole: «agricole, alimentari» sono sostituite dalle seguenti: «agricole alimentari»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: "e locale" sono inserite le seguenti: ", dagli enti del sistema camerale"».

Nel capo IV del titolo I, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis. (Potenziamento degli interventi in materia di nuove competenze dei lavoratori previsti nell'ambito del programma React EU e del Piano nazionale di ripresa e resilienza e disposizioni in materia di ammortizzatori sociali). - 1. Le risorse del Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il limite delle minori entrate contributive di cui all'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rideterminato in 108,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 54,4 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, e alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 2 per il medesimo anno 2021;

b) quanto a 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

All'articolo 11:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), capoverso a-ter), le parole: «con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale,» sono sostituite dalle seguenti: «con avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» e le parole: «e, a tal fine, gli enti titolari dei SUAP si raccordano con il Commissario» sono sostituite dalle seguenti: «, che le trasmette al Commissario con le modalità determinate mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP»;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: «dopo le parole "in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241" sono inserite le seguenti: "e seguenti"» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: "dell'articolo 14-bis" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 14-bis e seguenti"»;

al numero 2), la parola: «abbiamo» è sostituita dalla seguente: «abbiano» e dopo le parole: «armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti.» sono aggiunti i seguenti periodi: «L'Autorità politica delegata per il Sud e la coesione territoriale indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di novanta giorni»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione, in favore dei lavoratori in esubero delle imprese di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in relazione alle giornate di mancato avviamento al lavoro, ferma restando la necessità di stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, le condizioni previste dal medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis, relativamente ai porti nei quali devono operare o aver operato dette imprese, devono intendersi come alternative.

1-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Commissario è dotato, per l'arco temporale di cui al comma 7-quater, di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale di 10 unità, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al precedente periodo è individuato mediante apposite procedure di interpello da esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e del personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni o delle autorità amministrative indipendenti. Il predetto personale è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri relativi alle spese di personale si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 7-quater";

b) al comma 7-quater, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché mediante il finanziamento delle spese di funzionamento della struttura e di quelle economali" e, al terzo periodo, dopo le parole: "A tale fine" sono inserite le seguenti: "nonché ai fini di cui al comma 6-bis"».

All'articolo 13:

al comma 1, capoverso 6-ter.1, primo periodo, le parole: «di Consip» sono sostituite dalle seguenti: «della società Consip Spa».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: «l'interdisciplinarietà» sono sostituite dalle seguenti: «l'interdisciplinarità»;

al comma 2, le parole: «di interdisciplinarietà» sono sostituite dalle seguenti: «di interdisciplinarità»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, in riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale 4 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 24 giugno 2021, relativamente all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nel territorio delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, il Ministero dell'università e della ricerca può autorizzare la presentazione di proposte di nuova istituzione dei corsi di studio connessi al citato ampliamento dell'offerta formativa, in deroga ai termini ordinariamente previsti, al fine di garantirne l'avvio dall'anno accademico 2022/2023».

All'articolo 16:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «e del Ministro delle politiche agricole, alimentari» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministro delle politiche agricole alimentari» e le parole: «principio "chi inquina paga» sono sostituite dalle seguenti: «principio "chi inquina paga",»;

alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: «Con il decreto di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica,», le parole: «sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN)» sono sostituite dalle seguenti: «Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN)» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

al comma 2:

alla lettera a), le parole: «corredati dai» sono sostituite dalle seguenti: «corredati dei»;

alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tenendo conto dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158"»;

al comma 3, le parole: «idrogeologico" sono» sono sostituite dalle seguenti: «idrologico." sono» e le parole: «dalle seguenti: "dei piani» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti: ", dei piani»;

al comma 4, le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti»;

al comma 5, lettera b), dopo le parole: «a 1.500» è inserita la seguente: «euro»;

al comma 6, secondo periodo, le parole da: «o si prevede» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «o qualora siano previste o si renda necessario adottare misure finalizzate al raggiungimento, al mantenimento o al ripristino degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero a impedirne l'ulteriore deterioramento, anche temporaneo, anche in previsione e tenuto conto dell'evoluzione dei cambiamenti climatici».

Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

«Art. 16-bis. (Proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa). - 1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di consentire l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza entro i termini definiti ed evitare che gli effetti dell'emergenza del COVID-19 possano inficiare l'efficacia delle procedure da avviare per l'affidamento del servizio idrico integrato nella regione Puglia, al comma 11-bis del citato articolo 21, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

Art. 16-ter. (Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici). - 1. A decorrere dalla data prevista dall'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per la cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica.

2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica.

3. Qualora alla suddetta data di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non siano state adottate le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del Ministro della transizione ecologica di cui al comma 1 del presente articolo.

4. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: "che ne facciano richiesta" sono soppresse.

5. Ai fini dell'individuazione dei clienti vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione delle informazioni da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico Spa».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: «d'intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di».

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. (Disposizioni per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale). - 1. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

All'articolo 18:

al comma 1:

alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente"»;

alla lettera c):

all'alinea, le parole: «articolo 15;» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 15:»;

al numero 1), le parole: «della consultazione":» sono sostituite dalle seguenti: «della consultazione";»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i progetti di competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 8-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, effettua la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale regionale e la valutazione di impatto ambientale regionale"»;

alla rubrica, le parole: «Proposta di riduzione» sono sostituite dalla seguente: «Riduzione».

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. (Modifiche alla disciplina concernente il Commissario straordinario unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedure di infrazione europee, gli interventi medesimi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

2-ter. In considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso hanno carattere perentorio e sono ridotti alla metà.

2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, i pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito positivo. Restano ferme le responsabilità a carico degli enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato comma 2-ter.

2-quinquies. Nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, i termini legislativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà"».

All'articolo 19:

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e installate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto. In alternativa, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi. I soggetti responsabili degli impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 adeguano la garanzia finanziaria per la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici all'importo della trattenuta stabilita dal GSE in attuazione dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto"»;

alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere" sono sostituite dalle seguenti: "istruzioni operative provvede"»;

alla lettera c), le parole: «, o nei casi di ripotenziamento (repowering)» sono soppresse;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la completa razionalizzazione delle disposizioni concernenti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da fotovoltaico, all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "pannelli fotovoltaici" sono inserite le seguenti: "domestici e professionali non incentivati" e le parole: "fatta salva la ripartizione degli oneri che sia stata eventualmente già definita in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28" sono soppresse;

b) al quarto periodo, le parole: "previsti dai decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia" e le parole: "un nuovo pannello" sono sostituite dalle seguenti: "nuovi pannelli";

c) al sesto periodo, le parole: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE" sono sostituite dalle seguenti: "Il GSE, previa approvazione del Ministero della transizione ecologica,"».

Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 19 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 19-bis. (Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili). - 1. Con riguardo alla misura M2-C2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di contribuire allo sviluppo delle fonti rinnovabili che possono fornire un contributo importante agli obiettivi di transizione ecologica ed energetica definiti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, all'articolo 56, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la parola: "che," è sostituita dalla seguente: "prevista" e le parole: ", non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e" sono soppresse.

Art. 19-ter. (Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito). - 1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: "carte di debito e carte di credito" sono sostituite dalle seguenti: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito";

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981"».

All'articolo 20:

al comma 1, lettera b), capoverso 31-ter, dopo la parola: «obblighi» sono inserite le seguenti: «in materia di applicazione del principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e gli obblighi» e le parole: «sistema di monitoraggio.» sono sostituite dalle seguenti: «sistema di monitoraggio";»;

al comma 2, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) al comma 139 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno"»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «delle milestone e dei target collegati» sono sostituite dalle seguenti: «dei collegati obiettivi intermedi (milestone) e finali (target)».

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. (Misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post-sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari). - 1. Al fine di semplificare e accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le disposizioni previste dall'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, per gli edifici interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 si applicano agli interventi di ricostruzione nel cratere del sisma del 6 aprile 2009. Le predette disposizioni si applicano anche ai comuni della provincia di Campobasso e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55».

All'articolo 21:

al comma 1, dopo le parole: «e delle aree pubbliche» sono inserite le seguenti: «, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici»;

al comma 4, dopo le parole: «Intervento 2.2 b)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «"», le parole: «BEI, CEB,» sono sostituite dalle seguenti: «la Banca europea degli investimenti (BEI), la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), la» e le parole: «e sistema» sono sostituite dalle seguenti: «e il sistema»;

al comma 5, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «centotrenta»;

al comma 6, le parole: «il cui costo totale» sono sostituite dalle seguenti: «il costo totale di ciascuno dei quali», dopo le parole: «strutture edilizie pubbliche» sono inserite le seguenti: «e private, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, lettera a),», dopo le parole: «tessuto sociale» è inserita la seguente: «, economico», dopo le parole: «promozione delle attività» è inserita la seguente: «economiche,» e dopo le parole: «smart cities, con particolare riferimento» sono inserite le seguenti: «alla rivitalizzazione economica,»;

al comma 7:

alla lettera b), le parole: «e, in ogni caso, non inferiore alla progettazione preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «e, in ogni caso, non inferiore al progetto di fattibilità tecnico-economica»;

alla lettera c), le parole: «oggetto riuso» sono sostituite dalle seguenti: «oggetto di riuso»;

alla lettera d), dopo le parole: «zone verdi» sono inserite le seguenti: «, limitando il consumo di suolo,», dopo le parole: «servizi sociali e sanitari» sono inserite le seguenti: «di prossimità» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dal lavoro da remoto ai fini della conciliazione tra esigenze di cura familiare ed esigenze lavorative, nel rispetto del principio di parità di genere e ai fini della riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree metropolitane»;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) assicurare ampi processi di partecipazione degli attori economici e della società civile in fase di definizione degli interventi oggetto dei Piani integrati»;

alla lettera e), le parole: «previsto dall'all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo»;

alla lettera f), le parole: «metri quadri area» sono sostituite dalle seguenti: «metri quadrati dell'area»;

al comma 8 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) l'applicazione contestuale a tutte le strutture edilizie interessate dal progetto o a gruppi di esse, ove ne ricorrano i presupposti, delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

al comma 10:

al primo periodo, le parole: «ed è siglato uno specifico "atto di adesione ed obbligo"» sono sostituite dalle seguenti: «e, per ciascun progetto, è sottoscritto uno specifico "atto di adesione ed obbligo", allegato al medesimo decreto del Ministro dell'interno,» e la parola: «indirizzi» è sostituita dalle seguenti: «gli indirizzi»;

al secondo periodo, le parole: «rispetto DNSH» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto del principio DNSH»;

al comma 11:

al primo periodo, le parole: «inerenti le procedure» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alle procedure» e le parole: «dei milestone e target collegati» sono sostituite dalle seguenti: «dei collegati obiettivi intermedi (milestone) e finali (target)»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Assicurano inoltre il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020».

All'articolo 22:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «in Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il decreto tiene conto, inoltre, della classificazione dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il decreto di cui al comma 1 può essere rimodulato, con le modalità previste dal medesimo comma 1, entro il 31 dicembre 2023, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025. Le rimodulazioni possono essere elaborate integrando i criteri di riparto stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 con ulteriori criteri, anche riferiti alla performance operativa dei soggetti attuatori degli interventi.

1-ter. La ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative a interventi già individuati nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, finalizzate all'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, entro il limite di 400 milioni di euro, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento e le regioni e le province autonome entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, può essere rimodulata entro il 31 dicembre 2023 con appositi decreti dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, anche nella qualità di Commissari delegati titolari di contabilità speciali per l'attuazione di ordinanze di protezione civile, previa intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025.

1-quater. Il comma 3 dell'articolo 74-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

1-quinquies. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis".

1-sexies. Nell'individuazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si dà conto della valutazione della ripetitività dei fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi nei territori interessati nel decennio precedente, dell'estensione sovracomunale del loro impatto nonché delle vittime eventualmente provocate dagli eventi medesimi».

All'articolo 23:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativamente agli interventi non ancora realizzati della programmazione 2014-2020 nonché agli interventi della programmazione 2021-2027, si applicano le misure di semplificazione di cui all'articolo 48, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

1-ter. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate, su richiesta delle regioni interessate e previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del cofinanziamento regionale, ai sensi del comma 52 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono portate in prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027 delle medesime regioni interessate»;

alla rubrica, le parole: «Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione».

All'articolo 24:

al comma 1, dopo le parole: «ambienti didattici,» sono inserite le seguenti: «anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport,»;

al comma 2:

il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Ai vincitori del concorso di progettazione, laddove in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di concorso per ogni singolo intervento, è corrisposto un premio e sono affidate, da parte dei suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione nonché la direzione dei lavori con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara»;

al settimo periodo, le parole: «le tempistiche del» sono sostituite dalle seguenti: «i tempi previsti dal»;

al comma 4, le parole: «per il sud» sono sostituite dalle seguenti: «per il Sud» e le parole: «per l'attuazione di misure di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «per l'attuazione di misure di supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali,»;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «nelle more del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more dell'adozione del regolamento»;

al secondo periodo, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare»;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il 31 marzo 2023 al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano».

Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. (Sviluppo delle competenze digitali). - 1. Al fine di consentire l'attuazione della linea progettuale M4-C1 - Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per favorire e migliorare l'apprendimento e le competenze digitali, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per un triennio, il Piano nazionale di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito delle risorse ad esso destinate dal comma 125 del medesimo articolo 1 della legge n. 107 del 2015 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individua, tra le priorità nazionali, l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale.

2. Entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, con decreto del Ministro dell'istruzione sono integrati, ove non già previsti, gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida vigenti per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, nelle scuole di ogni ordine e grado si persegue lo sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (coding), nell'ambito degli insegnamenti esistenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 25:

al comma 1, la parola: «Researce» è sostituita dalla seguente: «Research».

Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:

«Art. 25-bis. (Misure di semplificazione nel campo della ricerca). - 1. Dopo l'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. (Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto".

Art. 25-ter. (Progetto di rilevante interesse internazionale "Legacy Expo 2020 Dubai"). - 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di internazionalizzazione della ricerca fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della missione 4 "Istruzione e ricerca", componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", anche per potenziare le competenze di supporto all'innovazione e per costruire percorsi ibridi interdisciplinari e interculturali e nuovi profili professionali su ambiti di rilevante interesse strategico, sono stanziati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'avvio e il primo sviluppo dei progetti di ricerca e alta formazione nella regione mediorientale di cui al comma 2, quale legacy della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentiti i Ministri della cultura e della salute e il Commissario generale di sezione per Expo 2020 Dubai dell'Italia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione di Expo 2020 Dubai, sono individuate le modalità di coordinamento delle azioni di competenza delle amministrazioni coinvolte e di promozione dei progetti concernenti la realizzazione di un campus universitario arabo-mediterraneo, di un centro di ricerca e alta formazione per la digitalizzazione e ricostruzione dei beni culturali e per la produzione artistica e culturale legata all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie e di un campus di ricerca e alta formazione sulla trasformazione del cibo ed è disposto il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i medesimi progetti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione di quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 26:

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali."»;

alla lettera b), dopo le parole: «chiara fama» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 2:

alla lettera a):

al capoverso 5-bis:

il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università.»;

al terzo periodo, le parole: «sul proprio sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet istituzionale»;

al capoverso 5-ter:

al primo periodo, le parole: «purché in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nella qualifica corrispondente nel settore specifico» sono soppresse;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Coloro che partecipano alle procedure di cui al presente comma devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.»;

alla lettera b), la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «, ovvero» e le parole: «comma 5-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5-bis»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, gli Enti possono procedere alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di personale in servizio con la medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro Ente. Le chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di attività. Gli Enti pubblicano nel proprio sito internet l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura dei posti di cui al presente comma.

3-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 3-bis possono partecipare anche professori universitari associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, purché in servizio da almeno cinque anni presso l'università".

2-ter. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute».

Alla rubrica del capo IV del titolo II sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di crisi d'impresa».

All'articolo 27:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «di ripresa e di resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «di ripresa e resilienza»;

alla lettera a), le parole: «dall'ANPR» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)»;

alla lettera c), le parole: «in ANPR» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ANPR» e le parole: «finanza pubblica.» sono sostituite dalle seguenti: «finanza pubblica»;

alla lettera e), numeri 1) e 2), le parole: «in ANPR» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ANPR»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire all'autorità di vigilanza sui mercati finanziari maggiore celerità nella realizzazione degli obiettivi della transizione digitale, in coerenza con l'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, promuovendo lo sviluppo del processo di digitalizzazione dell'attività istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa a tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario, al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32-ter.1, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono destinati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alle spese effettuate mediante le risorse di cui al presente comma non si applica l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo di cui al primo periodo, ferma restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, possono essere finanziati progetti finalizzati all'ottimizzazione e all'evoluzione dell'architettura e delle infrastrutture dei sistemi informativi e dei servizi digitali, adeguando la capacità dei sistemi alle nuove esigenze applicative e infrastrutturali, anche in materia di sistemi di intelligenza artificiale, tecnofinanza e finanza sostenibile.

2-ter. All'articolo 128-duodecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-bis è abrogato;

b) al comma 6, le parole: "e del comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: ", e del comma 3".

2-quater. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-quinquies. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 2-bis con riguardo all'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione in coerenza con gli obiettivi e i tempi previsti dalla linea di intervento M1C1 - riforma 1.3 del medesimo Piano, garantendo l'efficacia e l'efficienza dei processi di spesa nella fornitura di servizi digitali, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché la Commissione nazionale per le società e la borsa, a decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con i provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i server e altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente comma da parte delle amministrazioni centrali dello Stato è assicurata dagli uffici centrali del bilancio. Per le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, i collegi di revisione dei conti e i collegi sindacali presso gli enti e organismi pubblici vigilano sulla corretta applicazione del presente comma nell'ambito dei compiti loro attribuiti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

2-sexies. Il comma 1 dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato.

2-septies. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informatici e di software alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente concorrendo ai relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

2-octies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 341, la parola: ", 132" è soppressa;

b) al comma 344, la parola: ", 132" è soppressa.

2-novies. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, è inserito il seguente:

"2-bis. Nelle more dell'adozione della disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, i siti web e le applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11 della presente legge, dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilità entro il 28 giugno 2022".

2-decies. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "di associato in partecipazione con apporto lavorativo," sono inserite le seguenti: "nonché di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dopo le parole: "data certa di trasmissione" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies";

b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

"2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente tramite una piattaforma digitale.

2-quinquies. Nel caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di stipulazione contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del committente e dei prestatori d'opera, la data di inizio e di cessazione della prestazione, la durata presunta, espressa in ore, della prestazione e l'inquadramento contrattuale. Le modalità di trasmissione della comunicazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

2-undecies. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati all'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali, di cui all'articolo 2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 16 settembre 2010, pubblicato nel sito internet della medesima Agenzia, al fine di inserire in tale elenco anche i soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari che siano muniti di delega espressa da parte dell'intestatario catastale».

All'articolo 28:

al comma 1, dopo le parole: «Camere di commercio» sono inserite le seguenti: «, industria, artigianato e agricoltura»;

al comma 2:

al primo periodo, la parola: «sentita» è sostituita dalla seguente: «sentite»;

al terzo periodo, le parole: «risorse degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «risorse destinate agli interventi»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di semplificare e di agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di consentire l'accelerazione degli investimenti ivi previsti, all'articolo 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "ad acta" sono soppresse;

b) dopo le parole: "delle predette" è inserita la seguente: "nuove";

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata esperienza professionale. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono a decorrere dalla nomina dei commissari di cui al primo periodo"».

Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

«Art. 28-bis. (Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche). - 1. Nell'ambito dell'intervento "Servizi digitali e cittadinanza digitale" del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al fine di incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, di uniformare i processi di erogazione dei benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche e di consentire un più efficiente controllo della spesa pubblica, i benefici economici concessi da un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti da effettuare attraverso terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali possono essere erogati, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante utilizzo della piattaforma tecnologica prevista all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. I servizi di progettazione, di realizzazione e di gestione del sistema informatico destinato all'erogazione dei benefici economici di cui al comma 1 sono svolti dalla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti il cronoprogramma procedurale per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo, nonché le modalità di attuazione del medesimo articolo, comprese le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 1, stabilendo, in particolare, le modalità di colloquio con i sistemi informativi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per la gestione contabile della spesa, di erogazione e di fruizione uniformi dei benefici, di verifica del rispetto dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché di remunerazione del servizio da parte delle amministrazioni pubbliche che intendono avvalersene al fine di coprire i costi di gestione della piattaforma e di garantirne l'autosostenibilità a regime. Le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 determinano i casi di utilizzo della piattaforma di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle modalità di funzionamento stabilite dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della piattaforma di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche provvedono a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni rilevati dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula, a titolo non oneroso, una o più convenzioni con la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al fine di definire le modalità e i tempi di comunicazione dei flussi contabili relativi ai benefici di cui al comma 1 del presente articolo nonché le modalità di accreditamento dei medesimi benefici.

6. Agli oneri derivanti dalla progettazione e dalla realizzazione dell'infrastruttura per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Quanto alla copertura degli oneri di gestione e funzionamento della piattaforma di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo e, per l'eventuale parte residua, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per la quota riferibile al Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

All'articolo 29:

al comma 2, la parola: «migliorando» è sostituita dalle seguenti: «allo scopo di migliorare»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «sono definite, le modalità» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite le modalità» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel definire le modalità di intervento del Fondo si tiene conto del principio di omogeneità territoriale nazionale»;

al comma 4:

al primo periodo, la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;

al quinto periodo, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 31 gennaio 2022 e fino alla completa realizzazione dei progetti, il Comitato strategico di cui al comma 4 presenta annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sulla ripartizione territoriale del programma e degli interventi finanziati ai sensi del comma 2»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «Agli enti» sono sostituite dalle seguenti: «Alle fondazioni».

All'articolo 30:

al comma 2, le parole: «legge del 3 agosto 2017» sono sostituite dalle seguenti: «legge 3 agosto 2017» e le parole: «comma 583, legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 583, della legge»;

al comma 3:

all'alinea, le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni»;

alla lettera b), dopo le parole: «dei soli costi» sono inserite le seguenti: «, derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti,» e le parole: «afferenti le attività» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti alle attività»;

al comma 6:

al primo periodo, dopo le parole: «con comprovata competenza» inserire la seguente: «multidisciplinare»;

al terzo periodo, dopo le parole: «1.426.000 euro» è inserita la seguente: «annui»;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Ai fini dell'autorizzazione delle opere concernenti la realizzazione di centri intermodali ferroviari in aree adiacenti ai porti, le medesime aree sono equiparate alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Nel capo IV del titolo II, dopo l'articolo 30 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 30-bis. (Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche). - 1. In attuazione della missione 3 - componente 2 - "Intermodalità e logistica integrata", nell'ambito della riforma 2.3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e al fine di favorire ulteriormente i processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1696 è sostituito dal seguente:

"Art. 1696. (Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate). - Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.

Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni";

b) l'articolo 1737 è sostituito dal seguente:

"Art. 1737. (Nozione). - Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie";

c) l'articolo 1739 è sostituito dal seguente:

"Art. 1739. (Obblighi dello spedizioniere). - Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.

Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante";

d) l'articolo 1741 è sostituito dal seguente:

"Art. 1741. (Spedizioniere vettore). - Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.

Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696";

e) l'articolo 2761 è sostituito dal seguente:

"Art. 2761. (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario). - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.

Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756".

Art. 30-ter. (Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati). - 1. La piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, è collegata alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche di dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'agente della riscossione.

2. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, accede alle banche di dati di cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.

3. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679 spettanti al soggetto gestore della piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Art. 30-quater. (Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori). - 1. I creditori accedono alla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30-ter, comma 1, e inseriscono al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto di cui al medesimo articolo 30-ter, comma 2. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 30-quinquies. (Istituzione di un programma informatico per la sostenibilità del debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa). - 1. Sulla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30-ter, comma 1, è reso disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il test pratico di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera l'importo di 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati dalla stessa avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e sarà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano altresì ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.

3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 30-sexies. (Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati). - 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;

2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;

b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all'importo di euro 5.000;

c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:

a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene l'invito a richiedere la composizione negoziata di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, se ne ricorrono i presupposti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;

b) per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022;

c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022».

All'articolo 31:

al comma 1:

alla lettera a):

al capoverso 7-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

al capoverso 7-quater:

al primo periodo, le parole: «comma 7-bis.1,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7-ter» e le parole: «all'iscrizione della cassa previdenziale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione alla cassa previdenziale»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di applicazione del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

alla lettera b), la parola: «regioni» è sostituita dalla seguente: «regioni,»;

alla lettera c), le parole: «, nel numero massimo» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di accelerarne la programmazione e l'attuazione, nell'ambito degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori, di cui all'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere conferiti a esperti di comprovata qualificazione professionale incarichi di consulenza e collaborazione, fino al numero massimo complessivo di quindici, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'importo massimo di 30.000 euro lordi annui per singolo incarico e fino a una spesa complessiva annua di 300.000 euro. Gli incarichi hanno durata non oltre il 31 dicembre 2026, cessano comunque automaticamente con la cessazione del mandato amministrativo del conferente e non sono cumulabili con altri incarichi conferiti ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al primo periodo gli enti provvedono nell'ambito delle proprie risorse, fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

Dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti:

«Art. 31-bis. (Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno). - 1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, con specifico riferimento alle attività di supporto riferite ai progetti ivi indicati, nonché per le finalità di cui all'articolo 9, comma 10, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero è istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 598.858 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.

4. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e 3 i comuni possono applicare le disposizioni previste dagli articoli 1, comma 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

5. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale "Governance e capacità istituzionale 2014-2020", di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti di cui al presente comma non danno in alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia.

8. Il personale di cui al comma 7 è selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, individua, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 7 del presente articolo e provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi sessanta giorni.

9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizione delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, compresi i bandi che prevedono iniziative per la valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni italiani, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.

10. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, con oneri a carico dei propri bilanci, all'assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui all'articolo 90 del predetto testo unico, nei limiti dell'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'ultimo rendiconto precedente alla deliberazione della citata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Art. 31-ter. (Potenziamento amministrativo del Ministero dell'università e della ricerca). - 1. Dopo il comma 6-ter.1 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:

"6-ter.2. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di consentire una maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In ragione del processo di riorganizzazione di cui al primo periodo è rideterminata, altresì, la consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del presente articolo. All'articolo 1, comma 1050, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: 'non dirigenzialé sono soppresse".

2. Per le finalità di cui al comma 6-ter.1 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, per la progettazione e la gestione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore, istituita ai sensi dell'articolo 62-quinquies del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il predetto Ministero si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione anche di durata pluriennale. Con la convenzione di cui al primo periodo è altresì disciplinato l'avvalimento della citata società anche ai fini della digitalizzazione dei servizi e dei processi organizzativi e amministrativi interni, nonché per la gestione giuridica ed economica del personale».

All'articolo 33:

al comma 1, le parole: «tra Amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «tra le amministrazioni»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «30 marzo, 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001» e dopo le parole: «delle istituzioni scolastiche e» sono inserite le seguenti: «del personale»;

al comma 5, le parole: «i fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «i collocamenti fuori ruolo».

All'articolo 34:

al comma 1, le parole: «competenza, almeno triennale,» sono sostituite dalla seguente: «competenza»;

al comma 2, le parole: «e almeno un colloquio» sono sostituite dalle seguenti: «e mediante almeno un colloquio»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Gli esiti delle valutazioni selettive di cui al comma 2, i nominativi degli esperti selezionati, i loro curricula e le loro retribuzioni, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, sono resi pubblici nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni medesime»;

al comma 4, le parole: «per euro 4,3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per 4,3 milioni di euro».

Dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti:

«Art. 34-bis. (Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: "3.000 unità" sono sostituite dalle seguenti: "3.100 unità". Ai fini dell'incremento del contingente di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali determinato ai sensi del primo periodo, è autorizzata la spesa di 2.178.050 euro per l'anno 2022, di 4.486.800 euro per l'anno 2023, di 4.621.400 euro per l'anno 2024, di 4.760.000 euro per l'anno 2025, di 4.902.800 euro per l'anno 2026, di 5.049.900 euro per l'anno 2027, di 5.201.400 euro per l'anno 2028, di 5.357.400 euro per l'anno 2029, di 5.518.100 euro per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 2.178.050 euro per l'anno 2022 e a 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34-ter. (Reclutamento di personale e rafforzamento organizzativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di fornire supporto all'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in aggiunta al contingente già previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è autorizzato ad assumere un ulteriore contingente di dieci unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, nel profilo professionale giuridico, da reclutare tramite selezione pubblica o mediante utilizzo di graduatorie vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 409.622 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 le risorse stanziate sul capitolo 1003, piani gestionali 3 e 5, e sul capitolo 1008, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate rispettivamente di 423.720 euro, di 102.541 euro e di 36.016 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157».

All'articolo 35:

al comma 1, le parole: «il secondo periodo, è sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «il secondo periodo è sostituito»;

al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso d-bis), la parola: «implementazione» è sostituita dalla seguente: «attuazione»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per il potenziamento funzionale delle attribuzioni demandate all'amministrazione della giustizia minorile e di comunità, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022, è istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia un ufficio di livello dirigenziale non generale di seconda fascia del comparto Funzioni centrali, per la gestione dell'area contrattuale, per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e di coordinamento. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia della carriera amministrativa del medesimo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di un'unità»;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «e 4» sono sostituite dalle seguenti: «, 4 e 4-bis» e le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

al secondo periodo, le parole: «Sugli stessi decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Sullo stesso regolamento»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.351.521 per l'anno 2022, di euro 1.674.739 per l'anno 2023, di euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a euro 1.351.521 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a euro 1.674.739 per l'anno 2023, a euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, a euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e a euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Dopo l'articolo 35 sono inseriti i seguenti:

«Art. 35-bis. (Disposizioni per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari). - 1. In relazione all'adozione dei migliori modelli organizzativi per l'abbattimento dell'arretrato e per la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari, secondo gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo la parola: "sentiti," sono inserite le seguenti: "per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso," e dopo la parola: "civili," è inserita la seguente: "penali,";

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) per il settore penale, i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura".

Art. 35-ter. (Rafforzamento degli obblighi di formazione e aggiornamento dei giudici delegati alle procedure concorsuali e incentivi in caso di trasferimento ad altro ufficio per assicurare gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione alla specializzazione dei magistrati che svolgono funzioni in materia concorsuale). - 1. Il magistrato che svolge, anche in misura non prevalente, le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali da non più di otto anni assicura la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale e, a tale fine, è tenuto a frequentare, in ciascun anno decorrente dalla data di assunzione di tali funzioni, almeno due corsi di formazione e aggiornamento banditi dalla Scuola superiore della magistratura nella materia concorsuale.

2. L'assolvimento degli obblighi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1 costituisce specifico indicatore della capacità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da inserire nei rapporti informativi redatti ai fini dei pareri per il conseguimento delle valutazioni di professionalità.

3. In caso di trasferimento ad altro ufficio, la formazione e l'aggiornamento in conformità a quanto previsto dal comma 1 e la positiva esperienza maturata per non meno di tre anni nella materia concorsuale costituiscono criteri di prevalenza nell'assegnazione di posti che comportano la trattazione di procedimenti nella medesima materia.

4. Al magistrato che ha svolto in misura prevalente le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali per almeno otto anni presso lo stesso ufficio giudiziario è assegnato un punteggio aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi di concorso ordinari per il trasferimento ad altro ufficio.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura adotta i necessari provvedimenti attuativi».

All'articolo 36:

al comma 1, lettera d), le parole: «e della semplificazione normativa e» sono sostituite dalle seguenti: «e della semplificazione normativa,» e le parole: «delle pubbliche amministrazioni e, in numero non superiore a tre, tra estranei alla pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri, del comparto Funzioni centrali o di altre pubbliche amministrazioni. Il personale non dirigenziale proveniente dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fisso e continuativo in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza».

Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti:

«Art. 36-bis. (Potenziamento del tavolo istituzionale per il coordinamento degli interventi per il Giubileo 2025). - 1. Al secondo periodo del comma 645 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "due senatori e due deputati" sono sostituite dalle seguenti: "tre senatori e tre deputati".

Art. 36-ter. (Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "partecipa anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome" sono sostituite dalle seguenti: "partecipano anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome per le questioni di loro competenza che riguardano la loro regione o provincia autonoma".

2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome"».

Dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti:

«Art. 38-bis. (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina). - 1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

Art. 38-ter. (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. All'articolo 56 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione".

Art. 38-quater. (Riduzione dei termini per l'accesso alle terapie per pazienti con malattie rare). - 1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla missione 6 - salute e politiche sociali, volte a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio con interventi terapeutici innovativi in tutto il territorio nazionale e a garantire un più elevato livello di salute, nonché al fine di accelerare il procedimento per l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri, nel rispetto di termini perentori in tutte le regioni, all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro due mesi nel caso di impiego di farmaci per la cura di malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna regione è tenuta a indicare, con deliberazione della giunta regionale, i centri di prescrizione di farmaci con nota AIFA o piano terapeutico".

Art. 38-quinquies. (Disposizioni per il potenziamento della ricerca biomedica nell'ambito della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. Al fine di dare attuazione alle azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative all'innovazione, alla ricerca e alla digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e al potenziamento del sistema della ricerca biomedica, con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri e le modalità per il sistema di valutazione tra pari (peer review) dei proof of concept (PoC) e dei progetti nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti, nonché i criteri per la remunerazione delle attività dei revisori e dei componenti del gruppo scientifico di valutazione dei medesimi progetti.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700.000 euro per le attività funzionali al processo di valutazione, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie disponibili per i bandi afferenti ai progetti di cui al medesimo comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dall'investimento 2.1 della missione 6, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

All'articolo 39:

al comma 1, lettera a), le parole: «dal seguente: "L'inviato» sono sostituite dalle seguenti: «dal seguente: "3. L'inviato».

All'articolo 40:

al comma 1, lettera a), numero 2), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata».

Nel capo V del titolo II, dopo l'articolo 40 è aggiunto il seguente:

«Art. 40-bis. (Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza). - 1. Nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica per garantire l'avvio e il funzionamento del reddito di cittadinanza nelle fasi iniziali del programma ai sensi dell'articolo 12, comma 3, quinto, sesto e settimo periodo, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, la società ANPAL Servizi Spa è autorizzata a prorogare i contratti stipulati con il personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e delle province autonome per svolgere le predette attività di assistenza tecnica fino al 30 aprile 2022. La proroga di cui al primo periodo avviene nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste».

All'articolo 41:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso 10-bis, primo periodo, la parola: «relativa» è sostituita dalla seguente: «relativamente» e le parole: «il Commissario straordinario, propone» sono sostituite dalle seguenti: «il Commissario straordinario propone»;

alla lettera c), capoverso 11-bis:

al terzo periodo, le parole: «e amministrativo e tecnico e ausiliario» sono sostituite dalle seguenti: «, amministrativo, tecnico e ausiliario»;

dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti: «Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, dal 2022 al 2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-commissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi.»;

all'undicesimo periodo, le parole: «346.896 euro» sono sostituite dalle seguenti: «544.213 euro»;

alla lettera d), le parole: «, delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

alla lettera f), capoverso 13-bis.2, primo periodo, le parole: «sia messo a rischio, il conseguimento» sono sostituite dalle seguenti: «sia messo a rischio il conseguimento».

All'articolo 42:

al comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: «e amministrativo» sono sostituite dalla seguente: «, amministrativo» e, al settimo periodo, dopo le parole: «leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,» sono inserite le seguenti: «delle norme in materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

All'articolo 43:

al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, primo periodo, le parole: «può avvalersi fino a un massimo di tre subcommissari» sono sostituite dalle seguenti: «può avvalersi di subcommissari, fino al numero massimo di tre»;

al comma 2, la parola: «fondi», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Fondi».

Dopo l'articolo 43 sono inseriti i seguenti:

«Art. 43-bis. (Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato). - 1. L'importo di 35 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 4 novembre 2021 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2021, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020.

2. Il Commissario straordinario provvede con ordinanza a destinare le risorse di cui al comma 1 del presente articolo e quelle già versate nella contabilità speciale ai sensi del comma 412 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al finanziamento di interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dagli eventi sismici, da coordinare con gli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente comma, una quota non superiore a 5 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 può essere destinata agli oneri strettamente connessi all'attuazione degli interventi medesimi.

Art. 43-ter. (Modifica all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, in materia di credito d'imposta per investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017). - 1. Al comma 3 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'".

Art. 43-quater. (Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario della regione Calabria). - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: ", nel termine di trenta giorni" fino a: "sessanta giorni," sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, compresi gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario ad acta anche avvalendosi allo scopo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Ove necessario in relazione alla complessità degli interventi, il Commissario ad acta può nominare esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità, nel rispetto delle previsioni del quadro economico generale degli interventi"».

All'articolo 44:

alla rubrica, le parole: «in materia di Alitalia» sono sostituite dalle seguenti: «concernenti la società Alitalia in amministrazione straordinaria».

Nel capo I del titolo III, dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:

«Art. 44-bis. (Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche). - 1. Al fine di accelerare le procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti:

"132-bis. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione della società di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trasmette alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente a un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui al citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, entro il 28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni socie l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, sorti in capo alla società di cui al medesimo articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono trasferiti alla società Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e dall'applicazione di tasse. La società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto di trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti ai sensi del terzo periodo alla società Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative. La società trasferitaria non risponde in alcun modo con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato di cui al sesto periodo, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere alla società Fintecna Spa o alla diversa società da questa interamente partecipata per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del terzo periodo, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali trasferiti al patrimonio separato, la società trasferitaria procede al versamento delle eventuali somme attive al Ministero dell'economia e delle finanze, alla regione Lombardia, al comune di Milano, alla città metropolitana di Milano e alla camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, per ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società di cui al primo periodo del presente comma. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

132-ter. All'articolo 1, comma 58, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo è soppresso. All'articolo 7-sexies del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il comma 2 è abrogato";

b) i commi 415, 416 e 417 sono abrogati.

2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale della società Fintecna Spa, ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, alla stessa non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'Istituto nazionale di statistica di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

All'articolo 46:

al comma 1, primo periodo, le parole: «la ripartenza» sono sostituite dalle seguenti: «la ripresa» e le parole: «in favore di» sono sostituite dalle seguenti: «in favore della società».

Nel capo III del titolo III, dopo l'articolo 46 è aggiunto il seguente:

«Art. 46-bis. (Finanziamento di organismi sportivi per la promozione dell'attività sportiva di base). - 1. Al fine di promuovere l'adozione di uno stile di vita sano e attivo per tutte le fasce della popolazione, con particolare riferimento alla fase post-pandemica, una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata agli organismi sportivi di cui al terzo periodo dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la promozione e la realizzazione dell'attività sportiva di base in tutto il territorio nazionale.

2. I criteri e le modalità attuative per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ai fini attuativi, l'Autorità di Governo competente in materia di sport si avvale della società Sport e salute Spa».

All'articolo 47:

al comma 1:

alla lettera a), la parola: «art.» è sostituita dalla seguente: «articolo», la parola: «Tribunale» è sostituita dalla seguente: «tribunale» e le parole: «lett. b).).» sono sostituite dalle seguenti: «, lettera b)»;

alla lettera c), capoverso 7, secondo periodo, le parole: «al prefetto dove ha sede» sono sostituite dalle seguenti: «al prefetto della provincia in cui ha sede».

All'articolo 48:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), capoverso 2-quater, le parole: «mafiosa, possono» sono sostituite dalle seguenti: «mafiosa possono»;

alla lettera b), capoverso 7, dopo le parole: «dell'informazione» è inserita la seguente: «antimafia» e le parole: «sono suscettibili» sono sostituite dalle seguenti: «siano suscettibili».

Dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

«Art. 48-bis. (Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia). - 1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "europei o" sono sostituite dalle seguenti: "europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi";

b) all'articolo 91, comma 1-bis, la parola: "5.000" è sostituita dalla seguente: "25.000"».

All'articolo 49:

al comma 1, capoverso Art. 94-bis:

al comma 1:

alla lettera b), le parole: «non inferiore a 7.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 5.000 euro» e le parole: «o del patrimonio e del volume di affari» sono sostituite dalle seguenti: «o al patrimonio e al volume di affari»;

alla lettera c), le parole: «eventuali forme di finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «i finanziamenti, in qualsiasi forma, eventualmente erogati»;

al comma 2, secondo periodo, la parola: «quantificato» è sostituita dalla seguente: «determinato»;

al comma 5, la parola: «Tribunale» è sostituita dalla seguente: «tribunale»;

al comma 2, le parole: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì,» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dell'articolo 94-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le misure adottate ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere in ogni momento revocate o modificate e non impediscono l'adozione dell'informativa antimafia interdittiva».

Nel capo I del titolo IV, dopo l'articolo 49 è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis. (Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia). - 1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 86:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. I legali rappresentanti degli organismi societari hanno l'obbligo di comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta";

2) al comma 4, le parole: "dell'obbligo di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis";

b) all'articolo 87, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il cambiamento della sede legale o della sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo alla richiesta della pubblica amministrazione interessata, non comporta il mutamento della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della comunicazione antimafia, come determinata ai sensi del comma 2"».

All'articolo 50:

al comma 1, le parole: «29 settembre, 1973» sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre 1973» e la parola: «c.p.c.".» è sostituita dalle seguenti: «del codice di procedura civile».

All'articolo 51:

al comma 1, le parole: «Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto» sono soppresse.

Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

«Art. 51-bis. (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

Dopo l'allegato 1 è aggiunta la seguente tabella:

«Tabella 1 (Articolo 31-bis, comma 1)

Fascia demografica Percentuale
1.500.000 abitanti e oltre 0,25
250.000-1.499.999 abitanti 0,3
60.000-249.999 abitanti 0,5
10.000-59.999 abitanti 1
5.000-9.999 abitanti 1,6
3.000-4.999 abitanti 1,8
2.000-2.999 abitanti 2,4
1.000-1.999 abitanti 2,9
Meno di 1000 abitanti 3,5

».