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Decreto M.U.R. 14.12.2021, n. 226

Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati. (G.U. 29.12.2021, n. 308)

Art. 7 - Corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, le Università disciplinano con regolamento le modalità di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal collegio di dottorato;

b) incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.

2. Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, la domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal collegio dei docenti del corso di dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal consiglio della scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.