Decreto M.U.R. 14.12.2021, n. 226
1. I soggetti accreditati finanziano i corsi di dottorato con:
a) fondi propri;
b) fondi del Ministero a valere sulle linee di finanziamento previste a legislazione vigente;
c) finanziamenti previsti nell'ambito delle forme associative di cui all'articolo 3, comma 2;
d) fondi di altri ministeri o altri soggetti pubblici o privati;
e) bandi competitivi a livello nazionale, europeo e internazionale.
2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), è ripartito annualmente con decreto del Ministro sulla base dei seguenti criteri generali:
a) produttività e qualità dell'attività di ricerca svolta dai docenti del collegio e dai dottorandi e dottori di ricerca;
b) grado di internazionalizzazione del dottorato, rilevato in base alla proporzione di dottorandi o di docenti provenienti dall'estero e in base alla valorizzazione dei periodi di frequenza all'estero;
c) attrattività del dottorato misurata sulla base del numero di dottorandi ammessi al corso che non hanno conseguito la laurea magistrale nella medesima sede o in sedi con essa consorziate o convenzionate ai sensi all'articolo 3, comma 2;
d) dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie, a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei;
e) sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca;
f) attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, svolte dai membri del collegio dei docenti, dai dottorandi e dai dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo, adeguatamente documentate con modalità che consentono all'ANVUR di valutarne l'impatto;
g) numero di borse di studio finanziate dai soggetti esterni;
h) grado di soddisfazione dei dottorandi relativamente al corso frequentato, rilevato tramite appositi questionari anonimi.
3. Nell'ambito delle assegnazioni annuali per le attività di formazione successive al conseguimento della laurea magistrale, il Ministero può destinare una quota dei fondi disponibili a una o più delle seguenti finalità:
a) cofinanziamento di borse di dottorato, assegnate ai dottorati d'interesse nazionale di cui all'articolo 11;
b) incentivazione dei corsi di dottorato di cui all'articolo 3, comma 2.