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Decreto M.I. 02.12.2021, prot. n. 48038

Mense.

Art. 5 - criteri di ammissibilità

1. Le proposte di realizzazione di nuovi edifici adibiti a mense scolastiche devono possedere tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza e agibilità e osservare le seguenti condizioni:

a) nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico (con ricostruzione in situ o delocalizzazione nel caso in cui l'area, su cui risulta presente l'edificio oggetto di demolizione, sia soggetta a rischio idrogeologico, a sopraggiunti vincoli di inedificabilità o per altre motivate esigenze), nuova costruzione e/o ampliamento di edifici pubblici esistenti, l'area su cui deve essere realizzata la nuova mensa deve essere - a pena di esclusione alla data di scadenza del presente avviso - di proprietà pubblica, nella piena disponibilità dell'ente locale, urbanisticamente consona all'edificazione, libera da vincoli, contenziosi in essere e da qualunque vincolo possa costituire impedimento all'edificazione e già destinata da strumento urbanistico a zone per impianti e attrezzature collettive (scuole). Per i nuovi edifici dovrà essere garantita una connessione diretta e protetta con gli edifici scolastici esistenti. Inoltre, le dimensioni dell'area disponibile devono essere conformi a quelle previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975, salvo quanto previsto dal punto 2.1.2 del citato decreto ministeriale;

b) nel caso in cui la proprietà dell'edificio pubblico scolastico appartenga a soggetto o ente pubblico diverso da quello che ne ha la gestione ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per proporre l'intervento è necessario acquisire il nulla osta da parte dell'ente proprietario;

c) il costo complessivo di quadro economico dell'intervento, tenuto conto della tipologia di intervento, deve essere contenuto, per gli interventi di cui ai punti d) ed e) dell'art. 4 del presente avviso, tra 500,00 euro/m2 e 1.000,00 euro/m2, mentre per gli interventi di cui ai punti a), b) e c) del medesimo art. 4 il costo deve essere contenuto tra 1.500,00 euro/m2 a euro 2.000,00 euro /m2.

2. Non sono ammesse a finanziamento:

a) le proposte che non rispettino le condizioni previste dal comma 1 del presente articolo;

b) le richieste di contributo relative a edifici adibiti ad uso scolastico non censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica (SNAES) al momento della presentazione della candidatura e comunque non oltre il termine di scadenza per la stessa previsto dal presente Avviso, salvo che per gli edifici pubblici degli enti appartenenti alle Province autonome di Trento e Bolzano che non risultano rilevati nella predetta Anagrafe;

c) le proposte di cui all'art. 4, punti c), d) ed e), relative a edifici non idonei dal un punto di vista statico o che non conseguano l'idoneità con gli interventi di cui al presente avviso;

d) le proposte di cui all'articolo 4, punto c), relative a edifici che presentino un indice di rischio sismico inferiore a 0.8, ovvero 0.6 per gli edifici sottoposti a vincolo culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o siano privi di verifica di vulnerabilità sismica;

e) le proposte di cui all'articolo 4, punto d), riferite a mense scolastiche che costituiscano unità strutturali non autonome e siano contenute all'interno di edifici scolastici che presentano un indice di rischio sismico inferiore a 0.8, ovvero 0.6 per gli edifici sottoposti a vincolo culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o siano privi di verifica di vulnerabilità sismica;

f) le proposte di cui all'articolo 4, punto d), riferite a mense scolastiche che costituiscano unità strutturali autonome e che non presentino, o non raggiungano al termine dell'intervento, un indice di rischio sismico maggiore o uguale a 0.8, ovvero 0.6 per gli edifici sottoposti a vincolo culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

g) le proposte di cui all'art. 4, punti d) ed e), relative ad edifici che presentino un indice di rischio sismico minore di 0.8, ovvero 0.6 per gli edifici sottoposti a vincolo culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o siano privi di verifica di vulnerabilità sismica;

h) le proposte di demolizione e ricostruzione relative a edifici pubblici adibiti ad uso scolastico terminati dopo il 1995 e/o che presentino un indice di rischio sismico maggiore o uguale a 0.8;

i) proposte incomplete oppure ricevute dopo il termine di scadenza del presente avviso, oppure non conformi alle prescrizioni stabilite nel presente avviso;

j) proposte che non consentano il rispetto della tempistica di attuazione definita nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;

k) proposte presentate da enti locali che non garantiscano il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;

l) proposte che risultino già finanziate con fondi strutturali, nazionali e regionali, ossia in violazione del c.d. "doppio finanziamento", ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;

m) proposte che non rispettino il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH);

n) proposte di sostituzione edilizia relative a edifici scolastici che hanno ricevuto negli ultimi 5 anni finanziamenti europei, nazionali e regionali per interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico e/o di efficientamento energetico.