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Decreto M.I. 02.12.2021, n. 48040

Potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola.

Art. 4 - proposte e candidature finanziabili

1. Sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di palestre o aree sportive all'aperto (cfr. DM 18 dicembre 1975 - punto 3.5.2) con riferimento a edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione, censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica al momento della presentazione della candidatura o comunque al momento della scadenza del presente avviso, ad eccezione degli edifici pubblici di competenza degli enti ricompresi nelle Province autonome di Trento e di Bolzano che non risultano rilevati nella predetta Anagrafe, che prevedano:

a) demolizione e ricostruzione di palestre scolastiche riferite a edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione;

b) nuova costruzione di edifici da destinare esclusivamente a palestre scolastiche a servizio di edifici scolastici esistenti;

c) ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati alla realizzazione esclusiva di palestre scolastiche;

d) riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza di palestre scolastiche esistenti, anche attraverso l'adeguamento impiantistico e tecnologico degli spazi;

e) riconversione di spazi non utilizzati all'interno di edifici esistenti da destinare a sale per attività collettive dove poter eseguire le attività ludiche (esclusivamente per le scuole primarie da 5 a 9 classi, secondo quanto previsto dal DM 18 dicembre 1975);

f) riqualificazione di aree sportive all'aperto esistenti che insistono nell'area di pertinenza scolastica, così come previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975 (cfr. punto 3.5.2);

g) realizzazione di aree sportive all'aperto che insistono nell'area di pertinenza scolastica così come previste dal citato DM del 18 dicembre 1975 (cfr. punto 3.5.2).

2. Ogni ente può presentare massimo n. 2 proposte di cui ognuna riferita ad un singolo edificio scolastico. I capoluoghi di provincia, anche costituiti da più enti locali, le province, ivi incluse quelle autonome, le città metropolitane, gli enti di decentramento regionale e la regione autonoma della Valle d'Aosta per le scuole del secondo ciclo di istruzione possono presentare massimo n. 4 proposte, di cui ognuna riferita ad un singolo edificio scolastico.

3. Le proposte relative ad ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni o nuove costruzioni di palestre scolastiche devono essere dimensionate in funzione della tipologia di istituzione scolastica e del relativo numero di classi e di studentesse e studenti interessati dall'intervento, nel rispetto degli indici standard di superficie previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975 e devono possedere le caratteristiche di cui al punto 3.5 del medesimo decreto.

4. Gli enti si impegnano, in caso di finanziamento, per le proposte di costruzione, ampliamento, modifica e trasformazione delle palestre scolastiche, ad acquisire il preventivo parere favorevole, in linea tecnica, sul progetto da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302.

5. Gli enti beneficiari si impegnano a mantenere la destinazione d'uso scolastico per gli edifici interessati dagli interventi di cui al presente Avviso e a garantire la funzionalità degli stessi per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione finale dei finanziamenti concessi.