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Decreto M.I. 02.12.2021, n. 343

Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Missione 2, Componente 3 - Rivoluzione verde e transizione digitale - Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici"

Art. 2 -  Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 1.1 - "Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia"

Art. 3 -  Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 1.2 - "Piano di estensione del tempo pieno"

Art. 4 -  Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investment 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole"

Art. 5 -  Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole"

Formula iniziale

IL MINISTRO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante "Norme per l'edilizia scolastica";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" e, in particolare, l'articolo 21;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)" e, in particolare, l'articolo 4, comma 177, come modificato e integrato dall'articolo 1, comma 13, del decreto- legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'articolo 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", e in particolare l'articolo 11;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" e, in particolare, l'articolo 10;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";

Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici";

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", e in particolare l'articolo 20-bis;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'articolo 3, comma 9;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo";

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1072;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità" e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera c), che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro della famiglia, l'esercizio delle «funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e, in particolare, l'articolo 1, comma 95;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" e, in particolare, l'articolo 1, commi da 59 a 64, che prevede lo stanziamento di risorse per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" e, in particolare, l'articolo 32, comma 7-bis, che prevede un incremento del Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare "all'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria approvata ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 maggio 2019, n. 427";

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

Visto l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, attualmente in corso di conversione, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" e, in particolare, l'articolo 24, relativo alla progettazione di scuole innovative;

Visto inoltre, l'articolo 33 del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, relativo all'istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni che, al fine di attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR, in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e, in particolare, delle attività volte a curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;

Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" ed in particolare l'articolo 17;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista in particolare, la Missione 2, Componente 3 - Rivoluzione verde e transizione digitale - Investimento 1.1: "Piano di costruzione di nuove scuole mediante sostituzione edilizia";

Vista in particolare, la Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 1.1 - "Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia";

Vista in particolare, la Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 1.2 - "Piano di estensione del tempo pieno";

Vista in particolare, la Missione 4, Componente - Istruzione e ricerca - Investimento 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole";

Vista in particolare, la Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole";

Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice unico di progetto (CUP);

Dato atto che, ai sensi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, la gestione degli investimenti relativi alle azioni di edilizia scolastica è demandata al Ministero dell'istruzione, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Dipartimento per lo sport, per le azioni relative rispettivamente al Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia e al Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole;

Dato atto altresì, che ai sensi del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, è previsto che i piani sono gestiti dal Ministero dell'istruzione e dagli enti locali proprietari degli edifici che accedono alle procedure selettive;

Vista la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;

Viste le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona del 2002, in particolare il punto n. 32, con cui sono stati fissati i seguenti obiettivi: "[...] gli Stati membri dovrebbero rimuovere i disincentivi alla partecipazione femminile alla forza lavoro e sforzarsi per fornire, entro il 2010, tenuto conto della domanda e conformemente ai modelli nazionali di offerta di cure, un'assistenza all'infanzia per almeno il 90% dei bambini di età compresa fra i 3 anni e l'età dell'obbligo scolastico e per almeno il 33% dei bambini di età inferiore ai 3 anni";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si è proceduto all'approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto del contributo annuo pari a euro 170.000.000,00 tra le regioni;

Vista l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti locali ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si è proceduto alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani presentati da alcune regioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale si è proceduto all'aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018- 2019 con riferimento all'annualità 2019, nella quale confluiscono i singoli piani regionali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175, di assegnazione di euro 510.000.000,00, e individuazione degli interventi di edilizia scolastica ammessi a finanziamento;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 giugno 2020, n. 24, di ammissione al finanziamento, nell'ambito dello stanziamento complessivo pari a euro 120.000.0000,00, di interventi di adeguamento antisismico e/o di nuova costruzione proposti dagli enti locali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 25 luglio 2020, n. 71, di assegnazione di euro 320.000.000,00, alle regioni per gli interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2018-2020;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 gennaio 2021, n. 8, di approvazione dell'aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018- 2020 in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 10 decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativamente all'annualità 2020, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 23 giugno 2021, n. 192, di riparto, tra le regioni, delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da finanziare;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n. 217, di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 253 di riparto tra le Regioni delle risorse disponibili in bilancio, pari a euro 210.000.000,00, per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, di istituzione di una Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero dell'istruzione;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con il Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione 2 agosto 2021, n. 94222, con il quale sono pubblicate le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento, nell'ambito dell'avviso pubblico 22 marzo 2021, pari a 700.000.000,00 di euro, da assegnare ai comuni per la messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione, riconversione e costruzione di edifici per asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia;

Considerato che al fine di procedere all'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza di titolarità del Ministero dell'istruzione, è necessario individuare criteri per il riparto delle risorse tra le Regioni, garantendo in ogni caso alle Regioni del Mezzogiorno una quota non inferiore al 40%;

Considerato che, a seguito delle procedure selettive previste, potrebbe verificarsi che le risorse finanziarie disponibili su base regionale siano superiori rispetto al fabbisogno richiesto dagli enti locali della medesima regione;

Dato atto che è necessario individuare un criterio per la redistribuzione delle risorse non assegnate in quanto residui di ciascuna regione non assegnabili agli enti locali, in considerazione di importi superiori dei progetti candidati in ordine di graduatoria ovvero per carenza di fabbisogno;

Dato atto che i dati utilizzati per i riparti su base regionale sono individuati nell'ambito dell'Anagrafe nazionale per l'edilizia scolastica, delle banche dati in possesso del Ministero dell'istruzione, nonché nell'ambito dei dati ufficiali forniti dall'ISTAT, in base all'ultimo aggiornamento disponibile;

Acquisito il concerto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con nota prot. n. 52112 del 30 novembre 2021, del Ministro per il sud e la coesione territoriale, con nota prot. n. 52113 del 30 novembre 2021, e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con nota prot. n. 52611 del 2 dicembre 2021;

Sentito il tavolo di confronto di natura settoriale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, attualmente in corso di conversione, in data 18 novembre 2021 e acquisite le osservazioni formulate da ANCI e UPI in data 23 novembre 2021 e dalle Regioni in data 29 novembre e 2 dicembre 2021;

Decreta

Art. 1 - Missione 2, Componente 3 - Rivoluzione verde e transizione digitale - Investimento 1.1: "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici"

1. Al fine di garantire la realizzazione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, mediante sostituzione edilizia di edifici pubblici vetusti, non adeguati sismicamente e non efficienti, le risorse pari ad euro 800.000.000,00 sono ripartite su base regionale secondo i seguenti criteri, individuati nell'ambito dell'Anagrafe nazionale per l'edilizia scolastica e dei dati ISTAT, e relativi pesi ponderali, come da allegato 1 al presente decreto:

a) vetustà degli edifici riferiti alla legge 11 gennaio 1996, n. 23: 30%;

b) numero degli studenti delle scuole statali: 30%;

c) trend demografico della popolazione scolastica: 30%;

d) zona sismica: 10%.

2. Per l'attuazione della Missione 2, Componente 3 - Investimento 1.1, il 40% delle risorse complessive di cui al comma 1 è destinato alle regioni del Mezzogiorno. Il 30% delle risorse complessive su base regionale è destinato alle province, ivi comprese quelle autonome, alle città metropolitane, agli enti di decentramento regionale e alla regione autonoma della Valle d'Aosta per le scuole del secondo ciclo di istruzione. Al fine di consentire il raggiungimento dei target della Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1, il Ministero dell'istruzione si riserva la possibilità di utilizzare anche quote di cofinanziamento nazionale.

3. Ai fini dell'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, nell'ambito dell'avviso pubblico sono valorizzati i progetti già inseriti nella programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, predisposta sulla base dei piani regionali, e/o in altra programmazione regionale già redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o nella programmazione triennale regionale 2022-2024, ove già disponibile.

4. I criteri per l'individuazione degli interventi su edifici pubblici da ammettere a finanziamento, previo avviso pubblico, sono i seguenti:

a) vetustà dell'edificio pubblico adibito ad uso scolastico oggetto di sostituzione edilizia: max 23 punti;

b) classe energetica dell'edificio pubblico adibito ad uso scolastico oggetto di sostituzione edilizia: max 20 punti;

c) indice di rischio di vulnerabilità sismica dell'edificio pubblico adibito ad uso scolastico oggetto di sostituzione edilizia: max 16 punti;

d) rischio idrogeologico dell'area dell'edificio pubblico adibito ad uso scolastico oggetto di sostituzione edilizia: max 16 punti;

e) proposta di riduzione della volumetria del nuovo edificio scolastico rispetto a quello oggetto di sostituzione edilizia, al fine di ridurre l'impatto ambientale e di razionalizzare la rete scolastica sul territorio: max 10 punti;

f) inserimento della proposta progettuale di sostituzione edilizia dell'edificio pubblico adibito ad uso scolastico nell'ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali, e/o in altra programmazione regionale redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica: 10 punti;

g) appartenenza ad aree interne, montane o isolane: 5 punti.

5. Le risorse ripartite su base regionale e non assegnabili agli enti locali a seguito delle procedure selettive, in considerazione di importi superiori dei progetti candidati in ordine di graduatoria ovvero per carenza di fabbisogno sono utilizzate per finanziare i progetti che, su base nazionale, hanno ottenuto i punteggi più alti in valore assoluto, nel rispetto della percentuale del 40% riservata alle regioni del Mezzogiorno ai sensi del comma 1.

6. Gli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico oggetto di sostituzione edilizia non devono aver ricevuto finanziamenti europei, nazionali o regionali per interventi di miglioramento e adeguamento sismico o efficientamento energetico, anche per la sola progettazione, negli ultimi 5 anni e tutti gli interventi oggetto di finanziamento devono rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm").

7. A conclusione delle procedure selettive, le graduatorie saranno trasmesse alle regioni, anche attraverso sistemi di cooperazione applicativa verso i sistemi regionali ARES 2.0, ove già sviluppati senza ulteriori oneri a carico del Ministero.

Art. 2 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 1.1 - "Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia"

1. Al fine di ridurre il divario nei servizi educativi per la prima infanzia e incrementare il numero dei nuovi posti disponibili nella fascia di età 0-6 anni, come previsto da target del PNRR, le risorse pari ad euro 3.000.000.000,00, di cui euro 2.400.000.000,00 per la fascia di età 0-2 anni ed euro 600.000.000,00 per la fascia di età 3-5 anni, sono ripartite su base regionale secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3, individuati nell'ambito dei dati ISTAT e delle Anagrafi in possesso del Ministero dell'istruzione, e relativi pesi ponderali.

2. Le risorse pari ad euro 2.400.000.000,00 per la fascia di età 0-2 anni sono ripartite su base regionale secondo i seguenti criteri e relativi pesi ponderali, come da allegato 2 al presente decreto:

a) gap nei servizi relativi alla fascia di età 0-2 anni, inteso come numero di posti per 100 bambini nella fascia 0-2 anni riferita all'ambito regionale: 75%;

b) popolazione 0-2 anni al 2035: 25%.

3. Le risorse pari a euro 600.000.000,00 per la fascia di età 3-5 anni sono ripartite su base regionale secondo i seguenti criteri e relativi pesi ponderali, come da allegato 3 al presente decreto:

a) alunni frequentanti attualmente la scuola dell'infanzia: 60%;

b) popolazione 3-5 anni al 2035: 30%;

c) numero attuale di edifici scolastici che ospitano le scuole dell'infanzia: 10%.

4. Per l'attuazione della Missione 4, Componente 1 - Investimento 1.1, almeno il 40% delle risorse di cui al comma 1 deve essere destinato alle regioni del Mezzogiorno e, al fine di consentire il raggiungimento dei relativi target, il Ministero dell'istruzione si riserva la possibilità di utilizzare anche quote di cofinanziamento nazionale.

5. Ai fini dell'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, nell'ambito dell'avviso pubblico sono valorizzati i progetti già inseriti nella programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali attualmente vigenti, e/o altra programmazione regionale già redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o nella programmazione triennale regionale 2022-2024, ove già disponibile.

6. I criteri per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento previo avviso pubblico per gli asili nido e servizi integrativi, comprese le sezioni primavera, sono i seguenti:

a) attuale assenza o grave carenza del servizio educativo nella fascia di età 0-2 anni al di sotto del 33%, quale obiettivo strategico fissato dal Consiglio europeo di Barcellona del 2002: max 45 punti;

b) tipologia di intervento (es. sostituzione edilizia, riconversione di edifici pubblici ad asili, ampliamento, messa in sicurezza, ecc.): max 20 punti;

c) livello di copertura del servizio, in termini percentuali, dei nuovi posti attivati rispetto alla situazione attuale: max 20 punti;

d) inserimento della proposta progettuale di sostituzione edilizia dell'edificio pubblico adibito ad uso scolastico nell'ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali, e/o in altra programmazione regionale redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica: 10 punti;

e) appartenenza ad aree interne, montane o isolane: 5 punti.

7. I criteri per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento previo avviso pubblico per le scuole dell'infanzia sono i seguenti:

a) tipologia di intervento (es. sostituzione edilizia, riconversione di edifici pubblici a scuole dell'infanzia, ampliamento, messa in sicurezza, con premialità per i poli dell'infanzia ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65): max 45 punti;

b) incremento di posti attivati, in termini percentuali, rispetto alla situazione attuale: max 20 punti;

c) zona sismica: max 10 punti;

d) delocalizzazione da R4/R3 rischio idrogeologico: 7 punti;

e) inserimento della proposta progettuale di sostituzione edilizia dell'edificio pubblico adibito ad uso scolastico nell'ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali, e/o in altra programmazione regionale redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica, attualmente vigente: 10 punti;

f) appartenenza ad aree interne, montane o isolane: 5 punti;

g) dismissione fitto passivo: 3 punti.

8. In caso di realizzazione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, di poli per l'infanzia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali programmano la costituzione di poli per l'infanzia, definendone le modalità di gestione, senza dar luogo ad organismi dotati di autonomia scolastica, entro il termine che sarà comunicato con successiva nota del Ministero dell'istruzione, all'esito della pubblicazione delle graduatorie.

9. Le risorse ripartite su base regionale e non assegnabili agli enti locali a seguito delle procedure selettive, in considerazione di importi superiori dei progetti candidati in ordine di graduatoria ovvero per carenza di fabbisogno, sono utilizzate con priorità regionale, ove presente in graduatoria un progetto di pari importo, ovvero, in assenza, per finanziare i progetti che, su base nazionale, hanno ottenuto i punteggi più alti in valore assoluto, nel rispetto delle percentuali di riparto di cui agli allegati 2 e 3 al presente decreto.

10. Gli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico oggetto di sostituzione edilizia non devono aver ricevuto finanziamenti europei, nazionali o regionali per interventi di miglioramento e adeguamento sismico o di efficientamento energetico negli ultimi 5 anni e tutti gli interventi oggetto di finanziamento devono rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm").

11. A conclusione delle procedure selettive, le graduatorie saranno trasmesse alle regioni, anche attraverso sistemi di cooperazione applicativa verso i sistemi regionali ARES 2.0, ove già sviluppati senza ulteriori oneri a carico del Ministero.

Art. 3 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 1.2 - "Piano di estensione del tempo pieno"

1. Al fine di incrementare le infrastrutture destinate alle mense scolastiche anche per potenziare il tempo pieno, riducendo il divario infrastrutturale esistente al riguardo, le risorse pari ad euro 400.000.000,00 sono ripartite su base regionale secondo i seguenti criteri, individuati nell'ambito dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica e delle banche dati in possesso del Ministero dell'istruzione, e relativi pesi ponderali, come da allegato 4 al presente decreto:

a) numero studenti delle scuole statali del primo ciclo di istruzione: 60%;

b) gap infrastrutturale: 40%.

2. Per l'attuazione della Missione 4, Componente 1 - Investimento 1.2, almeno il 40% delle risorse di cui al comma 1 è destinato alle regioni del Mezzogiorno e, al fine di consentire il raggiungimento dei relativi target, il Ministero dell'istruzione si riserva la possibilità di utilizzare anche quote di cofinanziamento nazionale.

3. Ai fini dell'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento nell'ambito dell'avviso pubblico sono valorizzati i progetti già inseriti nella programmazione triennale nazionale attualmente vigente in materia di edilizia scolastica, predisposta sulla base dei piani regionali, e/o altra programmazione regionale già redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o nella programmazione triennale regionale 2022-2024, ove già disponibile.

4. I criteri per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento previo avviso pubblico sono i seguenti:

a) assenza di locali adibiti a mensa scolastica per le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione candidate: 25 punti;

b) inagibilità totale o parziale dei locali attualmente destinati a mensa scolastica delle istituzioni scolastiche del I ciclo di istruzione candidate: 25 punti;

c) tipologia di intervento (nuova costruzione, messa in sicurezza, ampliamento, adeguamento impiantistico, ecc.): max 20 punti;

d) tasso di disagio negli apprendimenti sulla base dei dati delle rilevazioni integrative condotte dall'INVALSI relativo all'istituzione scolastica interessata: max 15 punti;

e) inserimento dell'intervento proposto nell'ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali, e/o in altra programmazione regionale, attualmente vigente, redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica: 10 punti;

f) appartenenza ad aree interne, montane o isolane: 5 punti.

5. Le risorse ripartite su base regionale e non assegnabili agli enti locali a seguito delle procedure selettive, in considerazione di importi superiori dei progetti candidati in ordine di graduatoria ovvero per carenza di fabbisogno sono utilizzate per finanziare i progetti che, su base nazionale, hanno ottenuto i punteggi più alti in valore assoluto, nel rispetto della percentuale riservata alle regioni del Mezzogiorno ai sensi del comma 1.

6. Gli edifici pubblici oggetto di sostituzione edilizia non devono aver ricevuto finanziamenti europei, nazionali o regionali per interventi di miglioramento e adeguamento sismico o efficientamento energetico negli ultimi 5 anni e tutti gli interventi oggetto di finanziamento devono rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm").

Art. 4 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investment 1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole"

1. Al fine di favorire le attività sportive e i corretti stili di vita nelle scuole, riducendo il divario infrastrutturale esistente al riguardo, le risorse pari ad euro 300.000.000,00 sono ripartite su base regionale secondo i seguenti criteri, individuati nell'ambito dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica e delle banche dati in possesso del Ministero dell'istruzione, e relativi pesi ponderali, come da allegato 5 al presente decreto:

a) numero studenti delle scuole statali: 60%;

b) gap infrastrutturale: 40%.

2. Per l'attuazione della Missione 4, Componente 1 - Investimento 1.3, almeno il 40% delle risorse di cui al comma 1 è destinato alle regioni del Mezzogiorno. Il 30% delle risorse complessive è destinato alle province, ivi comprese quelle autonome, alle città metropolitane, agli enti di decentramento regionale e alla Regione autonoma della Valle d'Aosta per le scuole del secondo ciclo di istruzione. Al fine di consentire il raggiungimento dei target della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.3, il Ministero dell'istruzione si riserva la possibilità di utilizzare anche quote di cofinanziamento nazionale.

3. Ai fini dell'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, di cui il 50% deve essere di messa in sicurezza degli edifici esistenti, nell'ambito dell'avviso pubblico sono valorizzati i progetti già inseriti nella programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, predisposta sulla base dei piani regionali, e/o altra programmazione regionale già redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o nella programmazione triennale regionale 2022-2024, ove già disponibile.

4. I criteri per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento previo avviso pubblico sono i seguenti:

a) assenza di edifici pubblici adibiti a palestra scolastica per le istituzioni scolastiche candidate: 25 punti;

b) inagibilità totale o parziale dei locali attualmente destinati a palestra scolastica delle istituzioni scolastiche candidate: 25 punti;

c) tipologia di intervento (nuova costruzione, messa in sicurezza, adeguamento impiantistico, ecc.): max 20 punti;

d) tasso di abbandono in corso d'anno sulla base dei dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti: max 15 punti;

e) inserimento dell'intervento proposto nell'ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali, e/o in altra programmazione regionale redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica e attualmente vigente: 10 punti;

f) appartenenza ad aree interne, montane o isolane: 5 punti.

5. Le risorse ripartite su base regionale e non assegnabili agli enti locali a seguito delle procedure selettive, in considerazione di importi superiori dei progetti candidati in ordine di graduatoria ovvero per carenza di fabbisogno sono utilizzate per finanziare i progetti che, su base nazionale, hanno ottenuto i punteggi più alti in valore assoluto, nel rispetto della percentuale riservata alle regioni del Mezzogiorno ai sensi del comma 1.

6. Gli edifici pubblici oggetto di sostituzione edilizia non devono aver ricevuto finanziamenti europei, nazionali o regionali per interventi di miglioramento e adeguamento sismico o di efficientamento energetico negli ultimi 5 anni e tutti gli interventi oggetto di finanziamento devono rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm").

7. A conclusione delle procedure selettive, le graduatorie saranno trasmesse alle regioni, anche attraverso sistemi di cooperazione applicativa verso i sistemi regionali ARES 2.0, ove già sviluppati senza ulteriori oneri a carico del Ministero.

Art. 5 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole"

1. Al fine di garantire la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente, le risorse pari ad euro 500.000.000,00 sono ripartite su base regionale secondo i seguenti criteri, individuati nell'ambito dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica e delle banche dati in possesso del Ministero dell'istruzione, e pesi ponderali, come da allegato 6 al presente decreto:

a) numero studenti delle scuole statali: 50%;

b) numero edifici scolastici riferiti alla legge 11 gennaio 1996, n. 23: 50%.

2. Per l'attuazione della Missione 4, Componente 1 - Investimento 3.3, il 40% delle risorse di cui al comma 1 è destinato alle regioni del Mezzogiorno e il 30% è destinato alle province, ivi comprese quelle autonome, alle città metropolitane e agli enti di decentramento regionale per le scuole del secondo ciclo di istruzione. Al fine di consentire il raggiungimento dei target della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3, il Ministero dell'istruzione si riserva la possibilità di utilizzare anche quote di cofinanziamento nazionale.

3. L'individuazione degli interventi è effettuata dalle Regioni entro e non oltre il 22 febbraio 2022 nell'ambito della programmazione triennale nazionale vigente in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali, e/o di altra programmazione regionale redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel caso di mancato rispetto del suddetto termine, il Ministero dell'istruzione procede direttamente all'individuazione degli interventi, coerenti con le finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 ovvero in altre programmazioni disponibili, già redatte a seguito di procedure selettive e/o nella programmazione triennale regionale 2022-2024, ove già disponibile.

4. Gli edifici pubblici oggetto di sostituzione edilizia non devono aver ricevuto finanziamenti europei, nazionali o regionali per interventi di miglioramento e di adeguamento sismico o di efficientamento energetico negli ultimi 5 anni e tutti gli interventi oggetto di finanziamento devono rispettare il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm").

5. A conclusione delle procedure selettive, le graduatorie saranno trasmesse al Ministero, anche attraverso sistemi di cooperazione applicativa verso i sistemi regionali ARES 2.0, ove già sviluppati senza ulteriori oneri a carico del Ministero.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

Allegato 1 -

Allegato 2 -

Allegato 3 -

Allegato 4 -

Allegato 5 -

Allegato 6 -