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Decreto legge 24.12.2021, n. 221

Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (G.U. 24.12.2021, n. 305)

Art. 11 - Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e i servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, effettuano, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale. A tal fine è autorizzata la spesa di 3.553.500 euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al viaggiatore si applica, con oneri a suo carico, la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso gli alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 (« Covid Hotel ») previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario.