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Circolare M.I. 07.12.2021, prot. n. 1889

Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi.

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 26 novembre 2021, n. 282, è pubblicato il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172[1], allo stato in fase di conversione, che fra gli altri, ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, estende l'obbligo vaccinale al personale della scuola.

 

L'obbligo vaccinale

L'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, infatti - con l'inserimento dell'art. 4-ter nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 - a decorrere dal 15 dicembre 2021, introduce l'obbligo vaccinale per il "personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore".

Il contenuto dell'obbligo vaccinale è precisato dall'art. 3-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 - pure introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 - e comprende "il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute". La somministrazione della dose di richiamo[2] deve essere effettuata "entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19".

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende, dunque, il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. L'intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di cinque mesi (150 giorni)[3].

L'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, modifica pure i termini di validità delle certificazioni verdi definiti dall'art. 9[4], del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e, con riferimento alle certificazioni rilasciate "al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo" e a quelle conseguenti alla "avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo", ne riduce la durata da dodici a nove mesi.

In sintesi, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde "rafforzata" (vaccinazione e guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.

 

I destinatari dell'obbligo vaccinale

Con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, quale evoluzione dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 introdotto dal decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111[5], dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato.

Pare dunque possa ritenersi escluso dall'obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.

Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all'obbligo vaccinale.

Stante il tenore letterale dell'art. 4-ter, comma 1, lett. a), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 - introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 - che si riferisce indistintamente a tutto il personale scolastico, l'obbligo di vaccinazione ricomprende anche i dirigenti scolastici.

A verificare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte di questi ultimi, in continuità con quanto avviene ora per il possesso della certificazione verde COVID-19, provvedono i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali. A tal fine saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure di accertamento del rispetto dell'obbligo da parte del personale dirigente scolastico in servizio nelle scuole statali del territorio di riferimento.

In caso di inadempimento dell'obbligo, anche ai dirigenti scolastici si applicano le conseguenze previste dall'art. 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

 

Personale esterno alla scuola

Diversi dei quesiti da cui la presente nota muove, riguardano l'estensione della previsione dell'art. 2, decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, al personale non scolastico che presta la propria attività lavorativa a scuola. A titolo di esempio, fra gli altri, al personale esterno che opera a supporto dell'inclusione scolastica, a quello a qualunque titolo impiegato in attività di ampliamento dell'offerta formativa, agli addetti alle mense, alle pulizie, ecc.

Il tenore letterale del richiamato art. 2 non pare consentire l'estensione dell'ambito soggettivo dell'obbligo vaccinale che quindi, allo stato, si applica solo al personale scolastico.

Nei confronti del personale esterno continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia, di cui all'art. 9-ter.1, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni con legge 17 giugno 2021, n. 87. In proposito, si rimanda alla sezione "Io torno a scuola" del sito istituzionale di questo Ministero (https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html).

Resta fermo l'obbligo vaccinale a carico del personale scolastico che svolge servizio di pre e post scuola, qualora appartenenti a una delle categorie indicate nell'art. 4-ter, comma 1, lett. a) del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 ("personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore").

 

Soggetti esentati dall'obbligo vaccinale

L'art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è estesa al personale scolastico dall'art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge, prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2".

In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021).

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021[6].

 

Le procedure di controllo

Il rispetto dell'obbligo vaccinale è assicurato dai dirigenti scolastici e dai soggetti responsabili delle altre strutture richiamate dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. A tali fini, il comma 3, art. 4-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 - pure introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 - prevede che i soggetti anzidetti acquisiscono le informazioni necessarie a verificare la regolarità della posizione del personale in servizio, anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021.

Per la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola istituzione scolastica statale saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi.

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:

a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;

b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;

c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;

d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento descritta nel paragrafo successivo.

Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell'ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell'invito del dirigente scolastico.

In tal caso, si ritiene che nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Si evidenzia che, con circolare 25 novembre 2021, n. 53886, il Ministero della Salute "raccomanda ... di garantire la priorità di accesso alla vaccinazione sia a tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia ai soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e ai più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità, così come a quelli con livello elevato di esposizione all'infezione, che non hanno ancora ricevuto la dose booster, e comunque a tutti i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà della vaccinazione".

 

La sospensione per mancato adempimento

La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvede all'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione.

Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente.

Poiché, come detto, l'assolvimento dell'obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all'obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro.

 

Le sanzioni amministrative

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata "nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500".

La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.

 

Trasporto pubblico e attività teatrali

Si coglie l'occasione per rispondere, alla luce dei recenti interventi normativi e delle indicazioni rese note dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (Covid-19, tabella delle attività consentite dal 6/12/2021 al 15/1/2022 | www.governo.it) a quesiti pure pervenuti a questo Dipartimento.

Circa l'utilizzo di mezzi di trasposto pubblico o privato di linea, questo è consentito, in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione, con green pass "base" (vaccinazione, guarigione, tampone) o con green pass "rafforzato" (vaccinazione e guarigione). Tale disposizione si applica agli studenti a partire dai 12 anni di età.

Non è invece soggetto all'obbligo di possesso del green pass, né base né rafforzato, l'utilizzo di trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai minori di dodici anni (scuolabus).

Circa lo svolgimento di attività teatrali, l'art. 8-ter, decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, inserito dalla legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165, dispone che "Per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche". Ovvero, anche per lo svolgimento di attività teatrali come per tutte le attività scolastiche, gli studenti non sono tenuti al possesso della certificazione verde COVID-19.

Rimangono fermi gli obblighi in materia di certificazione verde a carico di tutti i soggetti esterni coinvolti a diverso titolo nello svolgimento delle attività e nelle relative rappresentazioni, ivi inclusi i familiari degli studenti.

L'obiettivo di questa nota, in continuità con le precedenti in materia di pandemia, è quello di favorire la corretta applicazione, nelle istituzioni scolastiche, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, cui comunque si rimanda per la puntuale disamina. Si rinnova al contempo la piena disponibilità della scrivente Amministrazione a sostenere e favorire il quotidiano "fare scuola", anche in questo perdurante tempo di complessità.

 

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[1] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg?fbclid=IwAR2OxsUNCAeY8kw6i- Y_dnjT3yGrJuqP58ypdFqNUcjqyw_p6mUKB1B0OcY

[2] Il Ministero della Salute, con nota 14 settembre 2021, n. 41416, sulla scorta dei pareri resi da CTS e AIFA, aggiorna le indicazioni sulla somministrazione di dosi "addizionali" (come parte di un ciclo vaccinale primario) e di dosi "booster" (come richiamo dopo un ciclo vaccinale primario) nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID19-https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=83176&parte=1%20&serie=n ull

[3] Nel sito del Ministero della Salute sono disponibili, fra l'altro, le circolari emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Fra queste, la circolare 22 novembre 2021, n. 53312, che aggiorna l'intervallo temporale tra la somministrazione della dose "booster" (di richiamo) e il completamento del ciclo primario nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, prima fissato in sei mesi (180 giorni) https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp

[4] Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 - https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04- 22&atto.codiceRedazionale=21G00064&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.14682071196875146&title=lbl.dettaglioAtto - articolo 9,

"Certificazioni verdi COVID-19". Di seguito le modifiche introdotte dall'art. 3, decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, circa la durata delle certificazioni verdi COVID-19, a decorrere dal 15 dicembre 2021: Articolo 9, comma 2: "Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, «al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo»";

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2. c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del «ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo»".

Articolo 9, comma 3: "La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validità di «nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario» ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del «predetto ciclo». «In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione.» La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 «nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute» e ha validità dalla medesima somministrazione. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2".

Articolo 9, comma 4-bis: "A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi alSARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del «ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo» ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità di «nove mesi» a decorrere dall'avvenuta guarigione".

[5] Note Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021 e n. 1534 del 15 ottobre 2021

[6] Circolare del Ministero della salute 25 novembre 2021, n. 53922, https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84078&parte=1%20&serie=null