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Parere C.S.P.I. 27.04.2021

Parere sullo schema di "ordinanza del Ministero dell'Istruzione concernente gli scrutini finali per l'anno scolastico 2020/2021".

Approvato nella seduta plenaria n. 56 del 27/04/2021

tenutasi in modalità telematica nel rispetto delle misure governative contro la diffusione pandemica in atto

 

L'ordinanza ministeriale (OM) in esame propone che gli scrutini possano essere effettuati entro il termine delle lezioni fissato dai calendari delle Regioni e delle Province autonome, fermo restando l'avvio degli stessi non prima del 1° giugno 2021.

L'OM recepisce quanto previsto nel decreto-legge 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.7.2020, n. 77, ed in particolare nell'art. 231-bis, comma 1, lett. c), in base al quale, al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'a.s. 2020/21, nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono adottate con ordinanza del Ministro dell'Istruzione, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali a prevedere, per l'a.s. 2020/21, la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ritiene condivisibile un'indicazione non prescrittiva della calendarizzazione degli scrutini, auspicando che le singole Istituzioni Scolastiche possano in autonomia gestire i tempi in base alle proprie esigenze organizzative, tenendo conto della necessità di raccogliere tutte le evidenze utili per effettuare una valutazione che consideri le complesse modalità del processo di insegnamento/apprendimento di questo particolare anno scolastico.

Si chiede, inoltre, di eliminare il riferimento all'effettuazione di almeno duecento giorni di lezione prima dell'inizio degli scrutini in quanto l'espletamento degli stessi è connesso al completamento delle attività di valutazione e non al numero di giorni assegnato allo svolgimento delle lezioni dell'anno scolastico.

Il CSPI esprime parere favorevole a condizione che siano apportate al testo tutte le modifiche necessarie a rendere coerente l'ordinanza con quanto indicato nel presente parere.