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Ordinanza M.I. 19.04.2021, n. 132

Sospensione delle prove standardizzate per le classi seconde della scuola secondaria di secondo grado.

Formula iniziale

Il Ministro

Visto l'articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", il quale prevede che "in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica... con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41";

Visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l'articolo 1;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", e in particolare l'articolo 3, in materia di valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione e di riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (di seguito INVALSI), e i successivi decreti attuativi;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante "Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", e in particolare l'articolo 1, commi 612, 613, 614, 615 e 622, che apporta modifiche all'assetto organizzativo dell'INVALSI, assegna all'Istituto compiti in materia di valutazione dei dirigenti scolastici e ridefinisce, nell'ambito dell'obbligo di istruzione, le modalità di conseguimento degli obiettivi di apprendimento generali e specifici;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", e in particolare l'articolo 2, comma 4-undevicies, che individua il Sistema nazionale di valutazione, di cui fanno parte l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), l'INVALSI e il corpo ispettivo;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e in particolare l'articolo 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo21, della legge 15 marzo 1999, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169", ed in particolare l'articolo 14, comma 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione";

Considerata la lettera prot. 0001746 del 23.03.2021 e la successiva integrazione del 26.03.2021 con cui la Presidente dell'INVALSI ha evidenziato al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione l'opportunità della sospensione, per il presente anno scolastico 2020-2021, delle prove standardizzate nazionali del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado (grado 10);

Valutata la concomitanza delle prove standardizzate nazionali del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado (grado 10) con le prove dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado (grado 13);

Considerato che le prove del grado 10 e del grado 13 dovrebbero essere somministrate attraverso i medesimi laboratori, trattandosi di due gradi scolastici entrambi appartenenti al secondo ciclo d'istruzione;

Tenuto conto che nell'attuale e perdurante situazione di pandemia i tempi di realizzazione delle prove necessariamente aumentano anche di più del doppio rispetto alla situazione di normalità (riduzione numero dei laboratori informatici, riduzione della capacità dei laboratori in base alle norme di sicurezza sanitaria, ecc.), rendendo di fatto irrealizzabile la rilevazione per entrambi i gradi (10 e 13) del secondo ciclo d'istruzione;

Valutato che le prove di grado 13 interessano una coorte di studenti in uscita dal sistema scolastico e che quindi non sarebbe possibile ripeterle in futuro;

Valutato che le prove di grado 13 interessano una coorte di studenti in uscita dal sistema scolastico e che quindi non sarebbe possibile ripeterle in futuro;

Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione formulata in data 1 aprile 2021;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione, approvato nella seduta plenaria n. 55 dell'8 aprile 2021,

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