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Decreto legge 22.04.2021, n. 52

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (G.U. 22.04.2021, n. 96)

Art. 9 ter.1 - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo 97

1. Fino al 30 aprile 202298, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter.299, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.100

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o da altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, sono effettuate a campione, secondo modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.101

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorita' degli enti locali e regionali territorialmente competenti.

4-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2.102

97

Articolo inserito dall'art. 1, comma 6, D.L. 06.08.2021, n. 111, conv. con modif. da L. 24.09.2021, n. 133.

98

Comma così modificato dall'art. 6, comma 3, D.L. 24.03.2022, n. 24, conv. con modif. da L. 19.05.2022, n. 52.

99

Comma così modificato dall'art. 8, comma 8, lett. a), D.L. 24.03.2022, n. 24, conv. con modif. da L. 19.05.2022, n. 52.

100

Comma così modificato dall'art. 5 ter, comma 1 ,lett. b), n. 1), 24.12.2021, n. 221, conv. con modif. da L. 18.02.2022, n. 11.

101

Comma sostituito dall'art. 5 ter, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 24.12.2021, n. 221, conv. conv. con modif. da L. 18.02.2022, n. 11.

102

Comma inserito dall'art. 5 ter, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 24.12.2021, n. 221, conv. con modif. da L. 18.02.2022, n. 11.