Decreto legge 22.04.2021, n. 52
1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
Articolo inserito dall'art. 3 bis, comm 1, D.L. 21.09.2021, n. 127, conv. con modif. da L. 19.11.2021, n. 165.