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Decreto legge 22.04.2021, n. 52

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (G.U. 22.04.2021, n. 96)

Art. 9 bis - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base 7273

1. Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) mense e catering continuativo su base contrattuale;

b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

c) concorsi pubblici;

d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente decreto e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto74.75

[1-bis. Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita', nell'ambito del territorio nazionale:

a) servizi alla persona;

b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.]7677

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c), si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma 1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche che l'accesso ai servizi, alle attività e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4.7879

[2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone, salvo quanto previsto al comma 2-bis.8081]

[2-bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.82]83

3. Le disposizioni di cui al comma 18485 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale86 sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 108788.

5. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.

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Articolo inserito dall'art. 3, comma 2, D.L. 23.07.2021, n. 105, conv. con modif. da L. 16.09.2021, n. 126.

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Rubrica sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.L. 24.12.2021, n. 228, conv. con modif. da L. 18.02.2022, n. 11.

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Comma sostituito dall'art. 6, comma 2, lett. a), D.L. 24.03.2022, n. 24, conv. con modif. da L. 19.05.2022, n. 52.

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Comma sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 24.12.2021, n. 228, conv. con modif. da L. 18.02.2022, n. 11.

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Comma abrogato dall'art. 6, comma 2, lett. b), D.L. 24.03.2022, n. 24, conv. con modif. da L. 19.05.2022, n. 52.

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Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 07.01.2022, n. 1, conv. con modif. da L. 04.03.2022, n. 18.

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Comma abrogato dall'art. 6, comma 2, lett. b), D.L. 24.03.2022, n. 24, conv. con modif. da L. 19.05.2022, n. 52.

79

Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 07.01.2022, n. 1, conv. con modif. da L. 04.03.2022, n. 18.

80

Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 26.11.2021, n. 172, conv. con modif. da L. 21.01.2022, n. 3.

81

Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 24.12.2021, n. 228, conv. con modif. da L. 18.02.2022, n. 11.

82

Comma inserito dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 26.11.2021, n. 172, conv. con modif. da L. 21.01.2022, n. 3.

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Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.L. 24.12.2021, n. 228, conv. con modif. da L. 18.02.2022, n. 11.

84

Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, lett. c), D.L. 24.03.2022, n. 24, conv. con modif. da L. 19.05.2022, n. 52.

85

Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 07.01.2022, n. 1, conv. con modif. da L. 04.03.2022, n. 18.

86

Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.L. 26.11.2021, n 172, conv. con modif. da L. 21.01.2022, n. 3.

87

Comma così modificato dall'art. 5, comma 1 lett. c), D.L. 24.12.2021, n. 221, conv. con modif. da L. 18.02.2022, n. 11.

88

Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.L. 26.11.2021, n. 172, conv. con modif. da L. 21.01.2022, n. 3.