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Decreto legge 22.04.2021, n. 52

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (G.U. 22.04.2021, n. 96)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 8 bis - Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie 39

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 202040.

[2-bis. Nel rispetto delle misure di carattere generale e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 per la partecipazione ai banchetti nell'ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti.]4142

39

Articolo abrogato dall'art. 14, comma 1, D.L. 24.03.2022, n. 24, conv. con modif. da L. 19.05.2022, n. 52

40

Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. d bis), n. 1), D.L. 23.07.2021, n. 105, conv. con modif. da L. 16.09.2021, n. 126.

41

Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lett. d bis), n. 2), D.L. 23.07.2021, n. 105, conv. con modif. da L. 16.09.2021, n. 126.

42

Comma inserito dall'art. 34, comma 9 bis, lett. a), D.L. 25.05.2021, n. 73, conv. con modif. da L. 23.07.2021, n. 106.