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Decreto legge 22.04.2021, n. 52

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (G.U. 22.04.2021, n. 96)

Art. 13 - Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, commi 9-bis e 9-ter, 9-bis, 9-bis.1, 10-ter, comma 2, e 10-quater, nonche' delle ordinanze di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 9-ter dell'articolo 9, al comma 4 dell'articolo 9-bis, al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e al comma 7 dell'articolo 10-quater, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da uno a dieci giorni. Dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere f) e g), in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni163.164.165166167

2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 in formato digitale o analogico168, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.

2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 10-ter, comma 1, e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.169

163

Comma sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 24.03.2022, n. 24, conv. con modif. da L. 19.05.2022, n. 52.

164

Comma così modificato dall'art. 2 quater, comma 1, lett. b), D.L. 07.01.2022, n. 1, conv. con modif. da L. 04.03.2022, n. 18.

165

Comma così modificato dall'art. 5 bis, comma 2, lett. d), D.L. 24.12.2021, n. 221, conv. con modif. da L. 18.02.2022, n. 11.

166

Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 08.10.2021, n. 139, conv. con modif. da L. 03.12.2021, n. 205.

167

Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. f), n. 1), D.L. 23.07.2021, n. 105, conv. con modif. da L. 16.09.2021, n. 126.

168

Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. f), n. 2), D.L. 23.07.2021, n. 105, conv. con modif. da L. 16.09.2021, n. 126.

169

Comma inserito dall'art. 11, comma 1, lett. b), D.L. 24.03.2022, n. 24, conv. con modif. da L. 19.05.2022, n. 52.