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Decreto legge 22.04.2021, n. 52

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (G.U. 22.04.2021, n. 96)

Art. 11 quaterdecies - Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari.

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 2, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 »;

b) all'articolo 29, comma 1, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 »;

c) all'articolo 30, comma 1, le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 ».

2. Il terzo periodo del comma 181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: « In caso di mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento è revocato ».