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Decreto legge 22.04.2021, n. 52

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (G.U. 22.04.2021, n. 96)

Art. 11 octies - Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato.

1. All'articolo 265, comma 15, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020 e 2021».

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 24, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per l'anno 2021.