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Decreto legge 22.04.2021, n. 52

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (G.U. 22.04.2021, n. 96)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 11 duodevicies - Disposizioni in materia di Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale 162

[1. Il termine per l'approvazione dei bilanci da parte del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato al 31 ottobre 2021.]

162

Articolo abrogato dall'art. 42 bis, comma 4, D.L. 31.05.2021, n. 77, conv. con modif. da L. 29.07.2021, n. 108.