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Decreto legge 01.04.2021, n. 44

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (G.U. 01.04.2021, n. 79)

Capo III - Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici e dei corsi di formazione iniziale in ragion dell'emergenza epidemiologica da covid-19 e altre disposizioni urgenti

Art. 11 ter - Misure urgenti per le baraccopoli di Messina

1. Al fine di attuare, in via d'urgenza, la demolizione, nonché la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto di Messina è nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attività necessarie. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre il 31 dicembre 2023. L'incarico è a titolo gratuito.

2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del Commissario straordinario ai sensi del comma 1, si provvede alla definizione di una struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali nei limiti di quanto previsto al comma 3, nonché dei relativi compiti.

3. La struttura di supporto di cui al comma 2, posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, è composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità di personale non dirigenziale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 10.56

4. Per le attività strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, di uffici statali, nonché di società a totale capitale dello Stato e di società da esse controllate, di strutture del comune di Messina e delle società controllate dal medesimo, nonché degli uffici della Regione siciliana, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di dieci unita' di cui al comma 3, un sub-commissario, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata sino al 31 dicembre 2024.57

5. Il Commissario straordinario provvede, con ordinanza, entro sessanta giorni dalla sua nomina, alla esatta perimetrazione dell'area delle baraccopoli, anche ai fini della successiva individuazione delle strutture abitative da sottoporre a sgombero e demolizione, e alla predisposizione di un piano degli interventi previsti dal comma 1, da realizzare nei limiti delle risorse disponibili allo scopo.

6. Il piano di cui al comma 5 deve indicare, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma, in coerenza con il profilo di spesa autorizzato. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il piano deve altresì stabilire i termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, come desumibili dalle informazioni presenti nel sistema di monitoraggio in relazione all'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del codice dei contratti pubblici, n. 50.

7. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il Commissario straordinario può assumere le funzioni di stazione appaltante. Si applica l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

8. Per la predisposizione del piano di cui al comma 5, il Commissario straordinario acquisisce, in fase consultiva, le proposte del comune di Messina, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario stesso, e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il Commissario straordinario, in raccordo con le strutture competenti per le politiche abitative, effettua gli investimenti utili al ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, ivi inclusi l'acquisto e il conferimento al patrimonio del comune di Messina di immobili da destinare a unità abitative.

9. Il piano di cui al comma 5 garantisce la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse autorizzate dal comma 11 nonché le ulteriori risorse pubbliche allo scopo eventualmente destinate, ivi incluse quelle derivanti dalla partecipazione a bandi regionali e nazionali, privilegiando, previa modifica delle previsioni progettuali, ove necessario ai fini del rapido ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, l'acquisto di alloggi.58

11. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021- 2027, di cui all'art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento della struttura si provvede, nel limite di 0,10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 0,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12. In caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti stabiliti dal piano di cui al comma 5, le risorse sono revocate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 6, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

56

Comma così modificato dall'art. 18, comma 2 bis, lett. a), D.L. 29.12.2022, n. 198, conv. con modif. da L. 24.02.2023, n. 14.

57

Comma così modificato dall'art. 18, comma 2 bis, lett. b), D.L 29.12.2022, n. 198, conv. con modif. da L. 24.02.2023, n. 14.

58

Comma così modificato dall'art. 18, comma 2 bis, lett. c), D.L 29.12.2022, n. 198, conv. con modif. da L. 24.02.2023, n. 14.