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Decreto legge 01.04.2021, n. 44

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (G.U. 01.04.2021, n. 79)

Capo III - Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici e dei corsi di formazione iniziale in ragion dell'emergenza epidemiologica da covid-19 e altre disposizioni urgenti

Art. 10 quater - Modifiche all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171

1. All'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-quater, alinea, dopo le parole: «negli ultimi sette anni» sono inserite le seguenti: «e, nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni»;

b) al comma 7-quinquies, dopo le parole: «negli ultimi sette anni» sono inserite le seguenti: «e, nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 75.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.