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Decreto legge 01.04.2021, n. 44

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (G.U. 01.04.2021, n. 79)

Capo II - Disposizioni urgenti concernenti termini in materia di giustizia, di lavoro, di rendicontazione del servizio sanitario regionale nonché per il rinnovo degli organi degli ordini professionali

Art. 6 - Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-19

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 23, comma 1:

1) al primo periodo le parole «alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

2) al secondo periodo dopo le parole «del medesimo termine» sono aggiunte le seguenti: «del 31 luglio 2021»;

b) all'art. 23-bis:

1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

2) al comma 7, primo periodo, le parole «all'art. 310» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 310 e 322-bis»;

c) all'art. 23-ter, comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

d) all'art. 24:

1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.»;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, è segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'art. 175 del codice di procedura penale.

2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis, fino alla riattivazione dei sistemi, l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. L'autorità giudiziaria può autorizzare, altresì, il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali.»;

3) al comma 4, le parole «alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

e) all'art. 25, comma 1, le parole «al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

f) all'art. 26, comma 1, le parole «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;

g) all'art. 27, comma 1, primo periodo, le parole «alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021,».

2. All'art. 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021».

3. Al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 178, comma 4, dopo le parole «all'art. 93,» sono inserite le seguenti: «l'appello e» e le parole « deve essere depositata » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere proposti »;

b) all'art. 180, comma 1, le parole « Nei giudizi di appello l'atto » sono sostituite dalle seguenti: « L'atto ».