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Decreto legge 01.04.2021, n. 44

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (G.U. 01.04.2021, n. 79)

Capo I - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da covid-19 e in materia di vaccinazioni anti sars-cov-2

Art. 1 bis - Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori, a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali, secondo le linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio 2021, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19. Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la continuità delle visite1 da parte di familiari con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente2.3

[1-bis. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 20224, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1 e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario5.]

[1-ter. L'accesso alle strutture di cui al comma 1, nel medesimo periodo di cui al comma 1-bis, e' consentito altresi' ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.6]

[1-quater. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso alle medesime strutture avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.7]

[1-quinquies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.8]

[1-sexies. A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, e' consentito altresi' l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter9. Ai direttori sanitari e' data facolta' di adottare misure precauzionali piu' restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore a quarantacinque minuti.10]

[1-sexies.1. Il direttore sanitario delle strutture di cui al comma 1 può adottare misure precauzionali più restrittive di quelle previste dal presente articolo in relazione allo specifico contesto epidemiologico, previa comunicazione al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che, ove ritenga non sussistenti le condizioni di rischio sanitario addotte, ordina, nel termine perentorio di tre giorni, con provvedimento motivato, che non si dia corso alle misure più restrittive.11]

[1-septies. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo.12]

1

Comma così modificato dall'art. 3 quater, comma 1, D.L. 07.01.2022, n. 1, conv. con modif. da L. 04.03.2022, n. 18.

2

Comma inserito dall'art. 7. comma 1 ,lett. a), D.L. 24.12.2021, n. 221, conv. con modif. da L. 18.02.2022, n. 11.

3

Comma così modificato dall'art. 4 bis, comma 1, D.L. 23.07.2021, n. 105, conv. con modif. da L. 16.09.2021, n. 126.

4

Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, lett. a), D.L. 24.03.2022, n. 24, conv. con modif. da L. 19.05.2022, n. 52. Successivamente abrogato dall'art. 7 ter, comma 1, D.L. 31.10.2022, n. 162, conv. con modif. da L. 30.12.2022, n. 199.

5

Comma inserito dall'art. 7. comma 1, lett. b), D.L. 24.12.2021, n. 221, conv. con modif. da L. 18.02.2022, n. 11.

6

Comma inserito dall'art. 7. comma 1 ,lett. b), D.L. 24.12.2021, n. 221, conv. con modif. da L. 18.02.2022, n. 11. Successivamente abrogato dall'art. 7 ter, comma 1, D.L. 31.10.2022, n. 162, conv. con modif. da L. 30.12.2022, n. 199.

7

Comma inserito dall'art. 7. comma 1 ,lett. b), D.L. 24.12.2021, n. 221, conv. con modif. da L. 18.02.2022, n. 11. Successivamente abrogato dall'art. 7 ter, comma 1, D.L. 31.10.2022, n. 162, conv. con modif. da L. 30.12.2022, n. 199.

8

Comma inserito dall'art. 7. comma 1 ,lett. b), D.L. 24.12.2021, n. 221, conv. con modif. da L. 18.02.2022, n. 11. Successivamente abrogato dall'art. 7 ter, comma 1, D.L. 31.10.2022, n. 162, conv. con modif. da L. 30.12.2022, n. 199.

9

Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.L. 24.03.2022, n. 24, conv. con modif. da L. 19.05.2022, n. 52. Successivamente abrogato dall'art. 7 ter, comma 1, D.L. 31.10.2022, n. 162, conv. con modif. da L. 30.12.2022, n. 199.

10

Comma inserito dall'art. 7. comma 1 ,lett. b), D.L. 24.12.2021, n. 221, conv. con modif. da L. 18.02.2022, n. 11.

11

Comma inserito dall'art. 7, comma 2, lett. b bis), D.L. 24.03.2022, n. 24, conv. con modif. da L. 19.05.2022, n. 52. Successivamente abrogato dall'art. 7 ter, comma 1, D.L. 31.10.2022, n. 162, conv. con modif. da L. 30.12.2022, n. 199.

12

Comma inserito dall'art. 7. comma 1 ,lett. b), D.L. 24.12.2021, n. 221, conv. con modif. da L. 18.02.2022, n. 11. Successivamente abrogato dall'art. 7 ter, comma 1, D.L. 31.10.2022, n. 162, conv. con modif. da L. 30.12.2022, n. 199.