Ordinanza M.I. 06.08.2021, n. 262
1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame inoltrano al dirigente/coordinatore, prima dell'insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente/coordinatore - o il presidente della commissione - dispone la modalità d'esame in videoconferenza.
2. La modalità d'esame in videoconferenza è utilizzata anche per l'esame di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l'esame in presenza.
3. Restano attuabili, ove necessario, le misure di cui all'articolo 31, comma 3, dell'ordinanza esame di Stato secondo ciclo.
4. Nell'ambito della verbalizzazione dell'esame di Stato, è riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica.