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Protocollo d'Intesa M.I. 14.08.2021, n. 21

Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (Anno scolastico 2021/2022).

Formula iniziale

TENUTO CONTO dell'esigenza di condividere con le OO.SS. le linee operative per garantire il regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico nelle istituzioni scolastiche e educative su tutto il territorio nazionale, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l'art. 41, recante "Sorveglianza sanitaria"

VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale", che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/2021

VISTO l'art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, "a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto";

VISTO il verbale di Confronto tra il Ministero dell'istruzione e le Organizzazioni sindacali del 27 novembre 2020 relativo all'accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile del personale ATA dichiarato fragile o che versi nelle condizioni di cui agli articoli 26 del decreto legge n. 18/2020, 21 bis comma 1 del decreto legge n. 104/2020, le cui attività si possono svolgere da remoto;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19", nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;

VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l'art. 29 bis recante "Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19"

VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti per la scuola"

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" con particolare riferimento all'articolo 1;

VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

VISTO il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021, n. 257

 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;

VISTA la circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS - CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta"

VISTO il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021;

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;

VISTO il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 6 aprile 2021

VISTO il "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", approvato dal CTS -Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020;

VISTO il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il rapporto ISS n. 26/2020 "Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di

mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico" versione del 18 maggio 2020;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi"

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia"

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante "Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia";

VISTO il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia", approvato con decreto del ministro dell'istruzione del 3 agosto 2020, n. 80;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV2"

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici"

VISTO il Protocollo d'Intesa "Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021", sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021

VISTO il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;

VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;

VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 "Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);

TENUTO CONTO dei contenuti e degli impegni inseriti nel "Patto per la scuola al centro del Paese", sottoscritto a Palazzo Chigi il 20 maggio tra le OO.SS. e il Ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi;

CONSIDERATA la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano l'erogazione del servizio scolastico nei vari ordini e gradi, con particolare riferimento alla esigenza di salvaguardare il benessere psicofisico e sociale soprattutto dei minori garantendo lo svolgimento delle attività in presenza;

 

Si conviene quanto segue

Il Ministero si impegna a promuovere, sostenere e monitorare l'attuazione delle prescrizioni contenute nel presente Protocollo, in tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza per pandemia da COVID-19, a.s. 2021/2022.

Per dare piena attuazione alle indicazioni sanitarie fornite dal CTS durante il periodo emergenziale e alle indicazioni impartite con successivi atti del CTS medesimo, in particolare quanto previsto con i verbali n. 31 del 25 giugno 2021 e n. 34 del 12 luglio 2021, saranno attivate le relazioni sindacali previste dalle disposizioni vigenti, ivi compreso l'art. 22 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 e l'art. 5 del CCNL dell'area istruzione e ricerca 20162018 in relazione agli ambiti di competenza.

A tal fine il Ministero si impegna ad attivare, attraverso il Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali:

a) un servizio di Help Desk dedicato alle istituzioni scolastiche, per richiedere assistenza via web, raggiungibile tramite il seguente percorso: "SIDI. Applicazioni SIDI. Gestione Finanziario Contabile Help Desk Amministrativo Contabile", al fine di raccogliere quesiti e segnalazioni sull'applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo;

b) un Tavolo nazionale permanente composto da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, del Ministero della Salute e delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo, con funzioni di gestione condivisa relativa al confronto sull'attuazione delle indicazioni del CTS presso le istituzioni scolastiche e di analisi e monitoraggio dei dati. Al tavolo saranno riportate, con cadenza periodica, le questioni di maggiore interesse e le criticità pervenute al Ministero tramite il servizio di help desk o tramite richieste dei Direttori generali o dei dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali o direttamente dalle Organizzazioni sindacali. Il Tavolo nazionale formula pareri, indicazioni e linee di coordinamento agli UU.SS.RR., nonché definisce e attua il confronto con le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo di cui all'art. 22 comma 8, lettera a) del CCNL del Comparto e all'art. 5, comma 3, del CCNL dell'Area Istruzione e ricerca. Il Tavolo nazionale permanente, allo scopo di assicurare che le attività scolastiche si svolgano in osservanza delle misure di sicurezza previste anche in relazione, in ogni singola Regione, all'andamento dei contagi, può valutare di richiedere al Ministero della Salute l'indicazione di eventuali e ulteriori misure proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica e volte ad assicurare la piena ed effettiva tutela della salute degli studenti e di tutto il personale scolastico coinvolto;

c) un Tavolo di lavoro permanente presso ogni USR, di cui fanno parte rappresentanti dell'USR designati dallo stesso Direttore, delle OO.SS. del settore scuola e dell'area istruzione e ricerca firmatarie del presente Protocollo, degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica e della Protezione Civile operanti sul territorio. Detti Tavoli svolgono una funzione di raccordo con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete alle problematiche segnalate dalle singole istituzioni scolastiche, anche avvalendosi degli uffici di ambito territoriale;

d) incontri tra il Ministero e le OO.SS in ordine all'attuazione della presente intesa almeno una volta al mese e comunque a richiesta anche di una delle parti, condivisa da almeno tre OO.SS. Il Ministero dell'Istruzione, inoltre, considerato che la vaccinazione costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della SARS-CoV-21, come indicato dal CTS, si impegna a sostenere e favorire l'adesione degli studenti maggiori di 12 anni alla campagna vaccinale in corso.

Il Ministero, inoltre, provvederà a:

a) invitare le istituzioni scolastiche a comunicare alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della scuola, tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio di contagio;

b) monitorare costantemente, attraverso gli UU.SS.RR., l'utilizzo delle risorse stanziate per la gestione dell'emergenza sanitaria nonché ad integrarle in caso di necessità, fornendo puntuale ed apposita informativa in merito alle OO.SS.;

c) fornire supporto per la formazione, anche in modalità on-line, sull'uso dei DPI, sulle modalità di svolgimento del servizio prevedendo anche tutorial informativi rivolti al personale e alle famiglie;

d) fornire, per il tramite della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, assistenza amministrativa e contabile a tutte le istituzioni scolastiche circa l'utilizzo delle risorse straordinarie erogate per finalità coerenti con la gestione della situazione di emergenza sanitaria; fermo restando il raccordo istituzionale, a livello nazionale, con il Commissario straordinario e valutate le effettive necessità di contrasto alla diffusione della pandemia, le istituzioni scolastiche, mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali o con strutture diagnostiche convenzionate, utilizzeranno tali risorse anche per consentire di effettuare tamponi diagnostici al personale scolastico, secondo le modalità previste dall'Autorità sanitaria; il Ministero, al fine di non aggravare l'impegno amministrativo delle istituzioni scolastiche, fornirà il necessario supporto amministrativo e contabile attraverso schemi di accordo e indicazioni operative individuando procedure semplificate;

e) collaborare con il Commissario straordinario per la fornitura di mascherine per il personale scolastico e per gli studenti, incluse le mascherine monouso trasparenti dirette a favorire l'inclusione degli studenti con disabilità uditive, e di gel disinfettanti presso le sedi delle istituzioni scolastiche;

f) richiedere al Ministero della Salute di garantire una corsia preferenziale per la vaccinazione del personale scolastico, attraverso degli accessi prioritari, al fine di ampliare la platea dei vaccinati; di assicurare un costante rapporto con le istituzioni scolastiche finalizzato anche alle procedure di tampone preventivo e di contact tracing in caso di possibile contagio e di rafforzare il collegamento istituzionale tra le istituzioni scolastiche e le strutture sanitarie pubbliche di riferimento anche attraverso l'istituzione di una rete di referenti COVID-19 presso i Dipartimenti di Prevenzione per gruppi d'Istituti nella gestione dei casi sospetti all'interno delle scuole

g) favorire l'individuazione, in tutte le scuole, del medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 nonché la "sorveglianza sanitaria eccezionale" di cui all'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e sua Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i lavoratori di cui al citato articolo 83 che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del Medico di Medicina Generale);

h) definire e attuare il confronto entro il mese di settembre con le OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/2018, come previsto dall'art. 22, c. 8, lettera a) del CCNL del Comparto e all'art. 5, comma 3, del CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca.

i) invitare gli uffici scolastici regionali, in concomitanza con la prima fase di avvio dell'anno scolastico, a promuovere l'organizzazione sul territorio di apposite conferenze di servizio con i dirigenti scolastici anche al fine di individuare, secondo le proprie competenze e nel rispetto della normativa vigente, linee di comportamento omogenee ed indicazioni operative rispetto a questioni derivanti dall'applicazione delle normative anticovid. A tal fine gli USR si raccordano con gli uffici competenti dell'Amministrazione centrale

j) favorire l'individuazione del Referente COVID d'Istituto come previsto dal rapporto ISS COVID19 n. 58/2020, recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia"

k) collaborare con il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID - 19 nella predisposizione e attuazione del piano di screening della popolazione scolastica, previsto dal comma 9 dell'art. 1 del D.L. n. 111 del 2021, con particolare attenzione alla fascia di età 6 - 12 anni;

l) fornire aggiornate indicazioni ai dirigenti scolastici e alle istituzioni scolastiche in merito alle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e alle procedure da adottare nel contesto scolastico, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei DPI e alla misura del distanziamento interpersonale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Inoltre, il Ministro dell'Istruzione e le Organizzazioni sindacali, nei limiti di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, in considerazione dell'attuale stato di rischio per SARS-CoV2, convengono:

1. sulla necessità che ciascuna istituzione scolastica proceda, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

2. sull'importanza che venga garantita a tutti i livelli dell'amministrazione l'opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui al presente protocollo;

3. sull'esigenza di garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSPP, sui punti del presente protocollo, al fine di condividere, nel corso di un incontro specifico da prevedere prima dell'inizio delle lezioni, informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e della comunità scolastica, con quella di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili.

 

 

 

 

Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle scuole del sistema nazionale di istruzione

 

TENUTO CONTO della normativa vigente e delle disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19, si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, per agevolare i Dirigenti scolastici nell'adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca in materia di relazioni sindacali.

CONSIDERATO che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria e che in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico 2021/2022, si ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni1.

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 1 , comma 1 del DL n. 111 del 2021 "Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza" e che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, "i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e i Sindaci, possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.

I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali."

Si stabilisce che:

-ogni istituto scolastico dà attuazione alle indicazioni di cui al presente protocollo, nel rispetto della normativa vigente;

-il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;

-è prevista la formazione e l'aggiornamento in materia di COVID, per il personale scolastico

-ogni istituto scolastico provvederà ad integrare ed aggiornare il patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza;

-ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto

-il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid - 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall'art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l'applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all'attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente;

-il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell'Istituto circa le disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.

In particolare, le informazioni riguardano:

-l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;

-il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;

-l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.

 

1. Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita

Le istituzioni scolastiche, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione, comunicano alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale.

Ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano tali momenti, in modo da integrare il regolamento di istituto, con l'eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi.

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Va ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l'RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;

- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;

- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;

-differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;

-predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;

-pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;

-accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

 

2. Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 20202.

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:

-gli ambienti di lavoro e le aule;

-le palestre;

-le aree comuni;

-le aree ristoro e mensa;

-i servizi igienici e gli spogliatoi;

-le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;

-materiale didattico e ludico;

-le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a:

• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell'Infanzia2.

Maggiori informazioni sulle procedure sono disponibili nel rapporto COVID ISS 12/2021

Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-192.

 

3. Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina.

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. La scuola deve indicare la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

 

Studenti

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che "è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive". Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l'uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l'età degli alunni e la loro necessità di movimento2.

 

Personale della scuola

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR. Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l'a.s. 2020/20212. Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l'altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

 

4. Disposizioni relative alla misura del distanziamento

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.

Con riferimento ai servizi educativi dell'infanzia, non essendo sempre possibile garantire l'adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l'uso di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili2.

 

5. Disposizioni relative alla organizzazione dell'attività convittuale, semiconvittuale, dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) e dei percorsi di istruzione degli adulti

Relativamente alle attività presso i Convitti e per le attività PCTO, si confermano le misure già previste dal "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto n. 257 del 2021, che di seguito si riportano.

 

Attività convittuale, semiconvittuale

Con particolare riferimento all'organizzazione delle attività semiconvittuali, si curerà che, nel progetto educativo annuale e nel correlato piano attuativo del progetto, di competenza del Dirigente scolastico, sia previsto l'utilizzo di spazi ulteriori, in alternativa o contemporaneamente rispetto alle normali aule, in special modo se le attività pianificate riguardino un alto numero di semiconvittori, tale da non consentire lo svolgimento dell'attività in completa sicurezza.

Con riferimento alle singole situazioni edilizie e alle specifiche dotazioni relative a spazi e personale, ciascun Rettore o Dirigente scolastico predispone:

• un piano di pulizia e igienizzazione approfondita che preceda l'inizio dell'attività convittuale e semiconvittuale;

• su proposta del DSGA, un piano di lavoro per il personale ATA che contempli pulizia e areazione più frequente degli spazi convittuali, all'interno della stessa giornata

• l'organizzazione dei turni di refezione;

• la pianificazione dell'uso degli spazi e dei locali dedicati alle attività ricreative, nonché degli spazi di percorrenza interni agli edifici di pertinenza, definendo con atto scritto il numero massimo dei convittori/educatori la cui presenza sia consentita contemporaneamente, in riferimento alla metratura dei locali;

• l'adozione di ogni ulteriore misura finalizzata all'ampliamento degli spazi in uso, per consentire il rispetto delle distanze tra i convittori.

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento (PCTO)

Ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate, si sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

 

Percorsi di istruzione degli adulti

Il Ministero, ove necessario definirà particolari misure, in linea con la normativa vigente, al fine di garantire una regolare frequenza degli studenti con età maggiore dei 18 anni.

 

6. Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni

L'accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale.

Anche l'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni)1.

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso1.

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

 

7. Disposizioni relative all'aerazione degli spazi

Garantire un buon ricambio dell'aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale.

In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell'aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche3.

Si rileva che ulteriori approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall'ISS con i Rapporti ISS COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021.

 

8. Uso dei locali esterni all'istituto scolastico e utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti esterni

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione)2.

 

9. Supporto psicologico, pedagogico-educativo

L'attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico.

Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e di un Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e associazioni dei Pedagogisti ed Educatori, si promuove un sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.

A tale scopo si suggerisce:

1) il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;

2) il ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.

Il supporto psicologico e pedagogico-educativo sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e dalle associazioni dei Pedagogisti ed Educatori potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica e con professionisti appartenenti alla categoria dei Pedagogisti ed Educatori, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.

 

10. Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all'interno dell'istituto scolastico

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 "In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87." Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 "In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente".

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS - CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta".

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/20202.

 

11. Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria, medico competente, rls

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127.

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:

a. attraverso il medico competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;

b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;

c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro.

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo soccorso).

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

 

12. Costituzione di una commissione

Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente scolastico valuterà l'opportunità della costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente scolastico.

 

13. Disposizioni finali

Gli USR e l'Amministrazione centrale assicurano il necessario supporto ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche nell'individuazione delle soluzioni idonee a garantire l'applicazione delle misure di sicurezza ed il necessario raccordo con le istituzioni locali e territoriali.

Il Ministero invierà un'apposita nota esplicativa sulle procedure previste dal DL n. 111/2021, previa informativa alle organizzazioni sindacali.

Qualora il Dirigente scolastico ravvisi delle criticità nell'applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni competenti sul territorio.

 

14. Durata del protocollo

Il presente Protocollo si applica nell'anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19. Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto di aggiornamento tra le parti.

Le parti, inoltre, convengono che:

-Nel prendere atto delle possibili difficoltà, in termini di organizzazione della didattica, derivanti dalla cessazione degli incarichi conferiti al personale a tempo determinato fino al 30 dicembre, il Ministero si impegna in relazione all'andamento del quadro epidemiologico e ad individuare le soluzioni più efficaci ad assicurare l'erogazione dell'offerta formativa in presenza nell'intero anno scolastico 2021/2022 anche in termini di recupero degli apprendimenti, ove necessario;

-Ferme restando le diversità di valutazione delle parti in merito alle modalità con cui è stato disciplinato l'obbligo del green pass, il Ministero si impegna ad aprire una fase di confronto in merito alle proposte e osservazioni delle organizzazioni sindacali, anche in vista della conversione in legge del decreto legge n. 111/2021. Nell'immediato il Ministero si impegna, previa informativa alle OO.SS., a fornire supporto ed indicazioni applicative ai dirigenti scolastici, al personale ed alle istituzioni scolastiche sugli aspetti applicativi della normativa sopravvenuta;

-Il Ministero si impegna a consultare gli organi tecnici competenti (CTS, Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria...) in relazione a casi concreti che si possano verificare e sui quali si renda necessario acquisire l'orientamento qualificato degli organi preposti;

-Il Ministero si impegna a dare indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali affinché, in organico di fatto, o nell'ambito delle risorse finanziarie da assegnare alle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 58, comma 4 ter del DL n. 73/2021, sia possibile reclutare, ove ve ne sia la effettiva necessità, su richiesta della singola istituzione scolastica, oltre al personale docente a tempo determinato, anche una o più unità di personale ATA a tempo determinato presso ciascuna istituzione scolastica che possa supportare il dirigente scolastico negli adempimenti derivanti dall'applicazione della normativa anticovid;

-Il Ministero si impegna ad attivare immediatamente, per l'anno scolastico 2021/2022, un piano sperimentale di intervento sulle istituzioni scolastiche che presentino classi particolarmente numerose mediante lo stanziamento di apposite risorse che consentano di porre in essere azioni mirate e specifiche (più docenti, più ATA, attenzione agli aspetti logistici e all'ampliamento dell'offerta formativa,...) anche al fine di favorire il distanziamento interpersonale e in vista dell'intervento più organico, già programmato, che viene realizzato con le risorse del PNRR finalizzato al miglioramento dei parametri relativi al dimensionamento scolastico e alla numerosità degli allievi per classe.

-Il Ministero, nelle more della riforma che definirà le nuove norme del dimensionamento, come previsto dal PNRR, si impegna a valutare le richieste di personale aggiuntivo delle istituzioni scolastiche, anche in riferimento all'organico di fatto, tenendo conto della presenza di condizioni strutturali e logistiche complesse.

-Il Ministero si impegna ad assicurare particolare attenzione per il personale maggiormente esposto ai rischi del contagio da Covid 19 (personale di cui all'art. 26, comma 2-bis del DL 17 marzo 2020, n. 18), individuando apposite misure di tutela, qualora necessario, anche attraverso provvedimenti amministrativi. Al riguardo, inoltre, si impegna a fornire chiare indicazioni alle istituzioni scolastiche per la gestione di tale personale e l'erogazione del servizio, previo confronto con le organizzazioni sindacali da attivarsi entro la fine del mese corrente.

-Il Ministero si impegna, secondo un principio di piena trasparenza e compatibilmente con la normativa in materia di privacy, a fornire i dati, in forma aggregata, di cui è in possesso relativamente alla situazione epidemiologica nel mondo della scuola.

-Il Ministero si impegna ad aprire un confronto con il Ministero della salute e con le Regioni per un sistema integrato Stato -Regioni sui dati delle vaccinazioni da mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche, nel rispetto della normativa in materia in privacy.

 

Note di chiusura

1 Comitato Tecnico Scientifico verbale n. 34 del 12 luglio 2021

2 Comitato Tecnico Scientifico verbale n. 31 del 25 giugno 2021

3 Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021