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Decreto legge 06.08.2021, n. 111

Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (G.U. 06.08.2021, n. 187)

Art. 6 - Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino

1. Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è rilasciata nel rispetto delle indicazioni fornite con circolare del Ministero della salute che definisce le modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali. Fino al 31 marzo 2022 le disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano ai soggetti di cui al primo periodo3.4

1-bis. Fino al 31 marzo 2022, ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.5

3

Comma sostituito dall'art. 22, comma 1, D.L. 30.12.2021, n. 228, conv. con modif. da L. 25.02.2022, n. 15.

4

Comma così modificato dall'art. 14, comma 6, lett. a) e b), D.L. 21.10.2021, n. 146, conv. con modif. da L. 17.12.2021, n. 205.

5

Comma inserito dall'art. 3, comma 2, D.L. 07.01.2022, n. 1, conv. con modif. da L. 04.02.2022, n. 18.