Decreto legge 06.08.2021, n. 111
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 481, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) al comma 482, le parole: «282,1 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «396 milioni di euro per l'anno 2021»;
c) al comma 483, le parole: «173,95 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «195,15 milioni di euro per l'anno 2021».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 135,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
b) quanto a 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.