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Decreto M.I. 24.08.2021

Adozione del «Certificato di competenze» di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. (G.U. 24.12.2021, n. 305)

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Con il presente decreto è adottato il modello di «Certificato di competenze» di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante le competenze acquisite dalle studentesse e dagli studenti frequentanti i nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al medesimo decreto legislativo, il cui modello è riportato all'allegato A, parte integrante del presente decreto.

2. Il modello di «Certificato di competenze» di cui al comma 1 è rilasciato, a richiesta dell'interessato, nel corso delle singole annualità, ovvero al termine delle prime quattro annualità del percorso di studio, tra l'altro, ai fini dei passaggi dai percorsi dell'istruzione professionale ai percorsi dell'istruzione e formazione professionale (IeFP), nonché per consentire, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale 17 maggio 2018, il riconoscimento di crediti formativi per la progettazione ed attivazione degli interventi integrativi finalizzati al conseguimento di una qualifica o un diploma professionale di IeFP.

3. La certificazione delle competenze operata con il modello di cui al comma 1 costituisce una caratterizzazione dell'assetto didattico dei nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo n. 61/2017 ed è resa dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale, enti titolati ai sensi dell'art. 2, lettera g), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, tenuto conto degli standard minimi di attestazione fissati dall'art. 6 del medesimo decreto legislativo.

4. Il modello di «Certificato di competenze», di cui al comma 1, non modifica la certificazione di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, che mantiene il riferimento alle conoscenze, abilità e competenze di cui all'allegato del medesimo decreto, né modifica le disposizioni in materia di certificazione previste per la generalità dei percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado.