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Ordinanza Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile ordinanza 15.09.2020, n. 702

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (G.U. 25.09.2020, n. 238)

Art. 1 - Misure per l'edilizia scolastica

1. Al fine di consentire l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021, gli enti locali possono stipulare contratti di locazione per spazi ulteriori da destinare allo svolgimento delle attività didattiche anche in deroga agli articoli 27 e 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. Nella Regione Friuli-Venezia Giulia le disposizioni del comma 1 si applicano anche a favore degli enti regionali titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica, già spettanti alle soppresse Province.

3. Limitatamente all'anno scolastico ed educativo 2020/21, la destinazione di strutture temporanee o ulteriori spazi all'attività didattica o educativa è sempre consentita temporaneamente, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area e dalla destinazione d'uso originaria di immobili esistenti, ad esclusione dei casi di aree o immobili soggetti a obblighi di bonifica. Restano ferme le normative sanitarie, di sicurezza antincendio e antisismica.

4. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. Nella Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste le disposizioni del comma 1 si applicano anche a favore della Regione titolare delle competenze relative all'edilizia scolastica per le scuole secondarie di secondo grado.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.