IperTesto Unico IperTesto Unico

Nota M.I. 11.09.2020, prot. n. 1588

Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione delle Graduatorie di istituto.

L'OM 60/2020 ha previsto, al fine di validare definitivamente le Graduatorie provinciali per le supplenze e creare una banca dati stabile e veridica connessa all'anagrafe docente, un sistema di controlli "multilivello": il primo, affidato al sistema informativo, ha introdotto alcuni "blocchi" che già hanno portato, ad esempio, all'esclusione di oltre 80.000 titoli dichiarati "doppi"; il secondo, agli ambiti territoriali ovvero alle istituzioni scolastiche delegate, che hanno svolto la valutazione; il terzo livello è affidato alle istituzioni scolastiche ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, chiamate a una verifica definitiva, da avviare immediatamente per la conseguente trasmissione agli uffici degli ambiti territoriali.

La presente nota intende precisare la sequenza delle operazioni ripartite tra istituzioni scolastiche e ambiti territoriali.

L'articolo 8, ai commi 7, 8, 9 e 10 dell'OM 60/2020, prevede che:

"7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.

8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.

9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.

10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura."

Con riferimento alla procedura di costituzione delle GPS e a quanto già diramato, si richiama l'attenzione sulle indicazioni che seguono, utili ai fini del conferimento del primo incarico ed al fine di convalidare quanto autodichiarato dagli aspiranti.

Per effettuare i controlli di cui all'articolo 8 della richiamata OM 60/2020 gli uffici operanti utilizzeranno la funzione di consultazione dei titoli posseduti da ciascun aspirante attraverso il percorso SIDI: Reclutamento personale scuola - Graduatorie provinciali di supplenza - Visualizzazione domande

Si raccomanda, in via prioritaria, la verifica del titolo di accesso.

Gli aspiranti ne hanno dichiarato il possesso con relativo punteggio. L'istituzione scolastica avrà cura di verificare ulteriormente e immediatamente la corrispondenza del titolo dichiarato con quanto previsto al punto A delle tabelle allegate all'OM 60/2020 relativamente alle diverse graduatorie e con l'ordinamento vigente delle classi di concorso.

In particolare, per le I fasce, andrà ulteriormente verificato che gli aspiranti abbiano inserito il titolo di abilitazione o il titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla normativa vigente.

Per le II fasce, va ulteriormente verificata la correttezza del titolo di studio e la sua completezza, con riferimento ai casi di conseguimento dei crediti formativi previsti per la relativa classe di concorso e dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17. Si raccomanda la massima attenzione relativamente alle graduatorie di II fascia sostegno, per le quali il requisito di accesso è aver svolto almeno tre anni di servizio sul sostegno sullo specifico grado: la mancanza del requisito determina il depennamento dalla relativa graduatoria.

Nel caso di titoli di accesso non validi, il DS non sottoscrive il contratto ovvero lo rescinde e ne dà immediata comunicazione all'Ambito territoriale per il seguito di competenza.

 

Si segnalano, di seguito, alcuni dei maggiori elementi di attenzione

 

Altro titolo: la procedura informatica ha automaticamente decurtato il punteggio nel caso di titolo di accesso contemporaneamente dichiarato quale titolo aggiuntivo, tenendo conto della data di conseguimento. Si rammenta che i titoli possono essere dichiarati soltanto una volta per ciascuna graduatoria. Eventuali punteggi attribuiti con diversa valutazione da parte dell'ufficio operante, devono essere decurtati in fase di convalida.
Laura triennale/diploma I livello: la laurea triennale o il diploma accademico di I livello sono valutabili solo quando non costituiscono presupposto per il conseguimento del titolo di accesso. Nella fase di valutazione non è stato possibile procedere alla loro esclusione automatica: nella fase di convalida l'aspirante dovrà dimostrare la veridicità della dichiarazione circa la non propedeuticità del titolo. Si ricorda che detto titolo NON costituisce titolo di accesso a nessuna classe di concorso.
Diploma ITS: relativamente al diploma di Istituto Tecnico Superiore, va verificato il possesso del titolo rilasciato da uno degli Istituti presenti al link http://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-superiori/. Tale verifica è stata indicata anche in fase di valutazione, tuttavia quanto dichiarato dagli aspiranti richiede un preciso controllo, per evitare ad esempio la valutazione del diploma di istruzione secondaria superiore.
Assegni di ricerca: relativamente all'assegno di ricerca si raccomanda di verificare le dichiarazioni. Sono valutabili solo le tipologie previste dalla tabella A, e dunque "Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14; della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" ed è valutabile, come previsto dall'OM e come più volte precisato, il singolo bando vinto, non le annualità di durata o il numero dei singoli assegni.
Diploma di specializzazione: si raccomanda di verificare la durata pluriennale dei diplomi di specializzazione dichiarati.
Specializzazione sostegno: si raccomanda di verificare, nell'ambito delle dichiarazioni "altri titoli", che l'aspirante sia effettivamente in possesso di specifica specializzazione per il sostegno conseguente alla frequenza di specifica procedura. Non costituiscono titoli di specializzazione master o corsi di aggiornamento variamente denominati relativi ad alunni con disabilità, Bes, DSA etc.
Certificazioni linguistiche: si raccomanda di verificare il rilascio di tali certificazioni da parte degli enti certificatori riconosciuti dall'Amministrazione e reperibili al link https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere.
Titoli artistici: va effettuato un controllo accurato sul conseguimento dei titoli di cui ai punti 20, 21, 22, 24, 25, 26 della sezione B, Titoli artistici per le GPS della scuola secondaria di I e II grado.
Titoli di servizio: i servizi svolti presso le istituzioni scolastiche statali sono stati caricati a sistema e richiamati dall'aspirante. Gli altri servizi, non derivanti dal SIDI, devono essere puntualmente verificati.

 

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 8 comma 2 OM 60/2020 ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS. Pertanto si raccomanda in sede di convalida di verificare il rispetto della citata disposizione attuando quanto disposto dallo stesso articolo 8.

Al termine dei controlli, il dirigente scolastico comunica gli esiti delle verifiche con apposito provvedimento sottoscritto con firma digitale.

Il predetto provvedimento è trasmesso in via telematica all'aspirante all'indirizzo di posta elettronica comunicato nell'istanza di partecipazione e all'ufficio dell'ambito territoriale, ai fini della convalida a sistema ai sensi dell'articolo 8, comma 8 o delle esclusioni ovvero della rideterminazione del punteggio e delle posizioni in graduatoria ai sensi dell'articolo 8 comma 9 dell'OM 60/2020.

Le suddette attività di controllo saranno avviate immediatamente per consentire i conseguenti adempimenti da parte del dirigente scolastico e gli esiti saranno registrati al sistema informativo a partire dal 21 settembre 2020, data nella quale saranno rilasciate le relative funzioni a cura del gestore del sistema, unitamente al relativo manuale utente.

Restano in capo al Dirigente scolastico dell'istituzione scolastica di valutazione gli eventuali esposti all'autorità giudiziaria relativi alle "dichiarazioni mendaci" di cui all'articolo 76 del DPR 445/2000.

Si rende noto, infine, che è già possibile utilizzare la funzione di produzione delle graduatorie di istituto che rimarrà sempre disponibile, H24, per tutto il mese di settembre. Tali graduatorie dovranno essere prodotte per le Istituzioni Scolastiche per consentirne la pubblicazione entro il giorno 12 settembre 2020 e

l'avvio immediato, nei limiti stabiliti dalla normativa ed in coerenza con le disposizioni impartite dagli Uffici, delle attività di convocazione.

Si ricorda, ad ogni buon conto, che l'attribuzione delle supplenze per l'anno scolastico 2020/21 sarà disposta dalle graduatorie provinciali e di istituto costituite in attuazione dell'OM 60/2020. Le graduatorie di istituto vigenti per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/20, ad eccezione della prima fascia, sono ovviamente caducate e inattingibili.

Sino al rilascio della funzione convocazione SIDI prevista, comunque, per la giornata odierna, si potrà provvedere alle convocazioni mediante i consueti canali a disposizioni delle scuole.

 

Si invitano gli USR e gli UAT a offrire alle istituzioni scolastiche il massimo supporto. La DG personale scolastico è, come sempre, a disposizione degli uffici.