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D.P.C.M. 30.09.2020, n. 166

Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione. (G.U. 14.12.2020, n. 309)

Art. 4 - Conferenza permanente dei capi dei dipartimenti e dei direttori generali

1. I capi dei dipartimenti, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e i dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali si riuniscono, anche in modalità telematica, in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive, volte ad assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza è presieduta, in ragione delle materie, dai capi dei dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza plenaria, con cadenza almeno semestrale. Gli stessi, in ragione della natura degli argomenti trattati nel corso della conferenza, possono trasmetterne l'esito all'Organismo indipendente di valutazione.

2. I capi dei dipartimenti, in relazione alla specificità dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza.

3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di Gabinetto. Il Ministro e il Capo di Gabinetto partecipano alle sedute della conferenza, qualora lo ritengano opportuno.

4. Il servizio di segreteria, necessario per i lavori della conferenza, è assicurato dalla direzione generale di cui all'articolo 6, comma 4.