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D.P.C.M. 30.09.2020, n. 165

Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca. (G.U. 14.12.2020, n. 309)

Art. 6 - Ufficio legislativo

1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini della elaborazione normativa, delle competenti strutture ministeriali, garantendo la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e la legislazione regionale; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con le conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; supporta gli Uffici competenti in relazione al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale; cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria competenza; cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi; svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro e i sottosegretari di Stato.

2. Il capo dell'Ufficio legislativo è nominato dal Ministro tra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, i magistrati ordinari, amministrativi o contabili, gli avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonché tra i professori universitari in materie giuridiche e avvocati del libero foro iscritti al relativo albo professionale da almeno quindici anni, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa.

3. Il capo dell'Ufficio legislativo può avvalersi di un vice capo dell'Ufficio legislativo, nominato dal capo di gabinetto su proposta del capo dell'Ufficio legislativo, scelto tra i dirigenti di seconda fascia di cui all'articolo 9, comma 2, ovvero tra i soggetti di cui all'articolo 9, comma 3.