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D.P.C.M. 30.09.2020, n. 165

Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca. (G.U. 14.12.2020, n. 309)

Art. 2 - Uffici di diretta collaborazione

1. Gli Uffici di diretta collaborazione svolgono compiti di supporto al Ministro e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:

a) l'Ufficio di gabinetto;

b) l'Ufficio legislativo;

c) l'Ufficio stampa;

d) la Segreteria del Ministro;

e) la Segreteria tecnica del Ministro;

f) le Segreterie dei sottosegretari di Stato.

3. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di gabinetto e legislativo.

4. I titolari degli Uffici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e) ed f) sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del proprio mandato e possono essere da questi revocati dall'incarico in qualsiasi momento.