D.P.C.M. 30.09.2020, n. 164
1. La Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni:
a) accreditamento dei corsi di studio delle istituzioni universitarie, ivi comprese le scuole di specializzazione universitarie, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e di ogni altra istituzione della formazione superiore; riconoscimento delle scuole superiori di mediazione linguistica e delle scuole di psicoterapia e accreditamento dei relativi corsi; accreditamento dei corsi per dottorato di ricerca e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale;
b) controllo e vigilanza sui regolamenti e sugli ordinamenti didattici delle istituzioni della formazione superiore;
c) istruttoria relativa ai procedimenti per il conferimento dei titoli accademici ad honorem;
d) programmazione degli accessi e definizione delle procedure nazionali per l'iscrizione ai corsi di studio universitari a numero programmato a livello nazionale e alle scuole di specializzazione universitarie;
e) attuazione degli indirizzi e delle strategie in tema di formazione superiore in ambito medico e sanitario, accreditamento delle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria e accesso alle stesse; cura dei rapporti, nelle materie di cui alla presente lettera, con il Ministero della salute, con le Regioni, con l'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica e con l'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie;
f) attuazione degli interventi, per quanto di competenza statale, in materia di garanzia del diritto allo studio, anche attraverso il monitoraggio del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, compresa l'attuazione della legge 14 novembre 2000, n. 338, in relazione al cofinanziamento statale per la realizzazione di servizi abitativi in favore degli studenti della formazione superiore;
g) valorizzazione del merito degli studenti nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
h) accreditamento, riconoscimento e finanziamento dei collegi universitari di merito e, per quanto di competenza statale, di residenze universitarie; rapporti con la Conferenza dei collegi universitari di merito;
i) attuazione degli indirizzi e delle strategie in materia di sport universitario;
l) programmazione e gestione degli esami di Stato per iscrizione agli ordini e collegi professionali; procedure di accesso all'esercizio professionale; riconoscimento abilitazioni conseguite all'estero;
m) attuazione degli indirizzi e delle strategie per la promozione artistica relativamente al comparto delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
n) raccordo con il Ministero dell'istruzione in materia di formazione degli insegnanti.
2. Nell'ambito della direzione generale di cui al presente articolo opera la tecnostruttura di supporto all'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.