D.P.C.M. 07.09.2020
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4.
2. Sono altresì confermate e restano efficaci, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo quanto previsto dal comma 3.
3. L'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020 non si applica nei casi previsti dall'art. 6, commi 6 e 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020.
4. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 6, lettera r), il primo periodo, è sostituito dal seguente: «r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21»; al secondo periodo le parole «sono consentiti» sono sostituite dalle seguenti «sono altresì consentiti»; al terzo periodo la parola «altresì» è sostituita dalla seguente «parimenti»;
b) all'art. 1, comma 6, la lettera s) è sostituita dalla seguente: «s) nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. Le linee guida ed il protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica»;
c) all'art. 4, comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: «i-bis) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva»;
d) all'art. 6, comma 6, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.»;
e) all'art. 6, comma 7, alla lettera g), dopo le parole «personale militare» sono inserite le seguenti «e personale della polizia di Stato»;
f) l'allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico) è sostituito dall'allegato 15 di cui all'allegato A al presente decreto;
g) l'allegato 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato) è sostituito dall'allegato 16 di cui all'allegato B al presente decreto;
h) l'allegato 20 (Spostamenti da e per l'estero) è sostituito dall'allegato 20 di cui all'allegato C al presente decreto;
i) dopo l'allegato 20 è aggiunto l'allegato 21 di cui all'allegato D al presente decreto;
l) dopo l'allegato 21 è aggiunto l'allegato 22 di cui all'allegato E al presente decreto.