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D.P.C.M. 07.09.2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 07.09.2020, n. 222)

Allegato C - Spostamenti da e per l'estero

Elenco A

Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

Elenco B

Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori situati nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (incluse Isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Andorra, Principato di Monaco.

Elenco C

Bulgaria, Romania

Elenco D

Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay

Elenco E

Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.

Elenco F

A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana

A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia"