Decreto M.I. 01.09.2020, n. 113
Formula iniziale
Il Ministro dell'Istruzione
Di concerto con
Il Ministro dell'economia e delle finanze
E con
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e in particolare l'articolo 21;
Visto il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e in particolare l'articolo 1, comma 622;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e in particolare l'articolo 14, che abroga la normativa istitutrice delle scuole medie annesse ai conservatori;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e in particolare l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o più regolamenti da adottare entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 e in materia di concorsi per ricercatori universitari;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, l'articolo 64, comma 1 secondo il quale, ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e in particolare l'articolo 37;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l'articolo 19, comma 7;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";
Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 che prevede "a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sono integrati, in una delle due classi del primo biennio, da un'ora di insegnamento di geografia generale ed economica, laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia";
Visto l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il quale prevede che "al fine di assicurare continuità al sostegno degli alunni con disabilità, all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (nel triennio 2008 - 2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007), "la predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90 per cento ed è pari al 100 per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016";
Visto l'articolo 15, comma 3 bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128, che prevede che "le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate";
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e in particolare i commi 5 e dal 63 al 69 dell'articolo 1 che fissano le nuove modalità di definizione triennale degli organici del personale docente e in particolare il comma 65, che prevede che il riparto della dotazione organica tra le regioni sia effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata; che il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno sia effettuato in base al numero degli alunni disabili; che si tenga conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica; che il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, consideri altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale che in ogni caso il riparto non debba pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e che infine il personale della dotazione organica dell'autonomia sia tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 (suppl. ord.) con Rettifica in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2016 e in particolare l'articolo 1, comma 366, che prevede: "nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è iscritto un fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.";
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che, all'art. 22-ter, comma 1, prevede che il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 40.700.000 per l'anno 2017, di euro 132.100.000 per l'anno 2018, di euro 131.600.000 per l'anno 2019, di euro 133.800.000 per l'anno 2020, di euro 136.700.000 per l'anno 2021, di euro 140.500.000 per l'anno 2022, di euro 145.800.000 per l'anno 2023, di euro 153.900.000 per l'anno 2024, di euro 166.400.000 per l'anno 2025 e di euro 184.700.000 annui a decorrere dall'anno 2026;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (suppl. ord.), in particolare l'art. 1, comma 613, che prevede "il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge n. 232 del 2016, che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono determinati nei limiti delle risorse ivi previste con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.";
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, in particolare l'articolo 1, comma 729 laddove prevede che il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e in particolare l'articolo 1, comma 730, che prevede "A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'organico del personale docente dei licei musicali è incrementato di 400 posti. A tal fine è autorizzata la spesa di 4,99 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,76 milioni di euro per l'anno 2020, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, di 20,49 milioni di euro per l'anno 2026 e di 21,56 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.";
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, e in particolare l'articolo 1, comma 266, che prevede "Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato in misura pari a 12,06 milioni di euro nell'anno 2020, a 54,28 milioni di euro nell'anno 2021 e a 49,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia effettuato a valere sulle risorse di cui al primo periodo riguarda i posti di sostegno, con corrispondente riduzione del contingente previsto in organico di fatto di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nella distribuzione territoriale dei posti si tiene conto della necessità di ottemperare ai provvedimenti giudiziali di condanna definitivi notificati al 31 agosto 2019.";
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, e in particolare l'articolo 1, comma 279, in base al quale "La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 390 posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro, dell'istruzione dell'università e della ricerca di cui al predetto articolo 1, comma 64, il contingente di 390 posti è ripartito tra le regioni.";
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il piano programmatico in data 4 settembre 2008, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del citato articolo 64, comma 3, fissa, per il triennio 2009/2011, le quantità dei posti della dotazione organica del personale docente da ridurre in attuazione di quanto stabilito dalla Relazione tecnica di accompagnamento del citato decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, concernente regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale sono stati fissati criteri e parametri da adottare per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante il regolamento di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, recante il regolamento di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'articolo 14, comma 1;
Vista l'intesa stipulata il 1° agosto 2019 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 25 maggio 2007, n. 41, relativo alla riduzione del carico orario settimanale di lezione degli istituti professionali in applicazione dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010, con la quale si sancisce la illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e dell'articolo 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in cui sono presenti studenti con disabilità grave, una volta utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente;
Vista la circolare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 gennaio 2010, n. 2, riguardante indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n. 263, recante il Regolamento per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2013, n. 52, recante il Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, recante modifiche alle classi di concorso di cui al già visto d.P.R. n. 19 del 2016;
Visto il decreto direttoriale 23 febbraio 2016, n. 106, con il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha indetto il Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 ottobre 2018 - Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno;
Visti i decreti interministeriali del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 581 e 625 del 2016 con i quali sono stati determinati l'organico triennale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 agosto 2016, n. 659 relativo all'attuazione dei progetti nazionali nell'ambito dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
Vista la nota Miur n. 22994 del 13 novembre 2019 relativa alle "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021";
Tenuto conto degli esiti delle operazioni della mobilità per l'a.s. 2019/20;
Considerato che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'organico dell'autonomia è determinato con cadenza triennale, ai sensi dell'articolo 1 comma 64 della legge 13 luglio 2015, n.107, nei limiti di quanto previsto in art. 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n.107;
Considerata la necessità di operare un riequilibrio delle dotazioni triennali dell'organico dell'autonomia nelle zone che registrano situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento alle zone montane e alle piccole isole, nelle zone in cui siano presenti fenomeni consistenti di dispersione e di abbandono scolastico e nelle aree a forte processo immigratorio;
Ritenuto di dover infine procedere ad individuare il contingente dei posti da destinare all'istruzione degli adulti all'interno dell'organico triennale dell'autonomia assegnato a ciascuna regione;
Acquisito il concerto del Ministero per la pubblica amministrazione con nota prot. 895 del 26 maggio 2020;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. 1998 del 8 giugno 2020;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 9 luglio 2020;
Informate le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca;
Decreta