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Nota M.I. 30.10.2020, prot. n. 1776

Misure di Contenimento COVID - Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Facendo seguito alla nota prot. 1767 del 29.10, si fa presente che, in pari data, è entrato in vigore il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, che prevede, all'art. 22, ulteriori misure di incentivo al lavoro agile e di sostegno alle famiglie.

La disposizione modifica, in particolare, l'art. 21 bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevedendo la possibilità di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile per i genitori di figlio convivente minore di anni 16 (in precedenza il limite di età era fissato a 14 anni), sottoposto a quarantena da parte della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonchè nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.

La modalità lavorativa agile può essere svolta per l'intero periodo di quarantena o anche solo parzialmente.

Altra rilevante novità è la previsione della possibilità di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile per i genitori di figlio convivente minore di anni 16, in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza.

Si segnala, infine, una ulteriore modifica all'art. 21 bis, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.

La disposizione in parola consente, come è noto, "nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile", di astenersi dal lavoro fruendo di congedo straordinario retribuito al 50% ad uno dei genitori, alternativamente all'altro, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL.

La possibilità di fruire del predetto congedo è stata ora estesa, per effetto della normativa sopra citata, anche ai casi in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica.

Si riportano, in calce, le norme citate e, nel ribadire il contenuto della precedente nota prot. n. 1767 del 29.10, si raccomanda ancora di agevolare il più possibile e nei limiti consentiti dalla normativa il ricorso al lavoro agile.

 

DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (20G00166)

Art. 22.

Scuole e misure per la famiglia)

1. All'articolo 21 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ", minore di anni quattordici," sono sostituite dalle seguenti: ", minore di anni sedici" e dopo le parole: "sia pubblici che privati" sono aggiunte le seguenti: ", nonchè nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici";

b) al comma 3, dopo le parole: "plesso scolastico" sono aggiunte le seguenti: ", nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.".

(omissis)

 

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122). Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253).

Art. 21-bis

Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici.

1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonchè nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.

2. È altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

3. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

4. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 3 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 7, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

5. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non puo' chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3.

6. Il beneficio di cui al presente articolo puo' essere riconosciuto, ai sensi del comma 7, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

(omissis)