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Nota M.I. 26.10.2020, n. 1934

Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020.

Gentilissimi,

in base all'articolo 2, comma 3-ter, del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, l'Amministrazione ha avviato un intenso confronto con le Organizzazioni sindacali, al fine di definire e sottoscrivere il previsto Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi, resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19.

L'ipotesi di contratto allegata, già sottoscritta da CISL e ANIEF, è a tutt'oggi in via di perfezionamento per quanto concerne le sottoscrizioni di quelle OO.SS. che, in sede di contrattazione, hanno dichiarato di condividerne nel merito i contenuti, fermo restando il completamento dell'iter previsto dalla normativa vigente.

In considerazione delle sopravvenute disposizioni normative nazionali, l'Amministrazione ritiene improrogabile comunque la trasmissione dell'ipotesi, nell'interesse esclusivo di regolare la materia in parola a vantaggio delle istituzioni scolastiche, e dare alcune indicazioni che non si discostano da quanto ad ora pattuito. Vi è un diritto costituzionale da garantire, del quale la comunità educante saprà continuare a farsi carico, perché risponde alla missione stessa di ogni lavoratore della scuola.

L'articolo 2, comma 3 del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, prevede che "in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107". L'ipotesi contrattuale non potrebbe comunque prescindere dai contenuti del comma 3 nonché dall'assenza, anche indiretta, di oneri, confermando peraltro il sinallagma tra prestazione lavorativa come effettivamente resa e orario di servizio.

La decisione dell'Amministrazione, pertanto, è di dare indicazioni alle istituzioni scolastiche sulla base dell'ipotesi contrattuale nel testo ampiamente condiviso e già sottoscritto da due sigle, CISL e ANIEF, che si ringrazia per l'altissima comprensione del momento dimostrata.

1. L'attivazione della DDI

Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l'attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, (di seguito DDI) in forma complementare o in forma esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell'attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all'istruzione. Si ricorda che nulla cambia per quanto concerne la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, la cui attività è da garantire in presenza.

La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89, per come declinate dalle istituzioni scolastiche nell'apposito Piano scolastico, che rappresenta lo strumento organizzativo che le scuole si sono date per garantire il diritto all'istruzione, anche attraverso le possibilità date dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Particolarmente utile si rivela la possibilità di adottare una unità oraria inferiore ai 60 minuti e stabilire le eventuali relative pause tra le lezioni sincrone, tenendo comunque presente quanto stabilito dall'articolo 28 del CCNL 2016/18, in particolare al comma 2.

Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni connesse all'esercizio della professione docente, e mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l'orario di lavoro, che si potranno tenere con le stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza. In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe. Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.

Anche nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, gli impegni del personale docente seguono il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti e restano fermi i criteri stabiliti a livello di istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera c8), del CCNL 2016/2018.

Nell'esercizio della DDI, che si svolge nel rispetto dell'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell'identità personale con riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni. L'istituzione scolastica fornirà le opportune informazioni in materia anche agli studenti e alle famiglie. Il documento congiunto MI-Garante privacy "Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali", pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione, rappresenta il punto di riferimento ineludibile sul tema.

La prestazione di lavoro è svolta in conformità con le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e, nell'ambito della formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori medesimi, è assicurato uno specifico modulo concernente l'uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI. Le istituzioni scolastiche attivano la necessaria formazione al personale docente sulla DDI, in conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL di comparto.

Quanto agli strumenti di lavoro, resta fermo quanto già previsto dalle citate Linee guida. E' doveroso, comunque, richiamare tutti all'esigenza di non lasciare alcun alunno indietro, sia dal punto di vista della comunicazione "scuola famiglia" e, laddove necessario, stabilendo i contatti con le singole famiglie, sia dal punto di vista dei device e della connettività.

Le istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte, e in presenza, nell'istituzione scolastica, opera il personale docente e ATA, salvo i casi previsti al paragrafo 2. La dirigenza scolastica comunque, in caso di necessità, può adottare particolari e differenti disposizioni organizzative. In subordine alla necessità di garantire la strumentazione adeguata agli alunni, e tenuto conto che il personale di ruolo può usufruire della Carta del docente, è opportuno che le istituzioni scolastiche attivino le verifiche delle effettive necessità del personale docente a tempo determinato, da poter assolvere attraverso lo strumento del comodato d'uso, al fine di essere comunque preparati ad ogni evenienza. L'Amministrazione è costantemente impegnata al fine di proseguire l'incremento della dotazione di strumentazioni tecnologiche e connettività, a favore del personale e degli studenti, attraverso una specifica disposizione contenuta nel decreto-legge 104/2020, che prevede un ulteriore finanziamento di

10 milioni di euro, a valere su risorse PON, nonché delle istituzioni scolastiche che ancora ne ravvisassero la necessità, anche attraverso ulteriori bandi PON in via di emanazione.

2. Decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione. Personale docente e ATA in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario.

Attraverso il decreto 19 ottobre 2020, il Ministro per la pubblica Amministrazione ha inteso fornire un quadro ricognitivo organico concernente la disciplina sul lavoro agile nell'emergenza, al fine di individuare modalità organizzative e criteri omogenei per tutte le amministrazioni.

Le indicazioni impartite si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e restano in vigore fino al 31 dicembre 2020, salvo ulteriori provvedimenti modificativi successivi, fermo restando che, per quanto concerne le istituzioni scolastiche, non si applicano ordinamentalmente le disposizioni in materia di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del decreto - legge 14 agosto 2020, n. 104. Le eccezioni alla predetta disposizione, pertanto, sono costituite dai casi in cui, su disposizione dell'autorità competente, sia imposta la sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero e per l'appunto nel caso "di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario".

Il decreto, all'articolo 4, comma 2, stabilisce infatti che "nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all'articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile".

Per quanto attiene lo status del personale collocato in quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario (QSA), il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dispone, all'articolo 87, che "il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, [...] il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni [...]".

Anche l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con proprio messaggio del 9 ottobre 2020, n. 3653, ha evidenziato che lo stato di quarantena "non configura un'incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell'attività lavorativa". Seppure la nota si riferisca al settore privato, individua uno stato inequivocabile che riguarda la persona del lavoratore.

Ne deriva che, fino all'eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, benché il periodo di quarantena sia equiparato, come si è visto, al ricovero ospedaliero, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse.

Il contesto scolastico ha una propria specificità che richiede di declinare le modalità organizzative proposte dal Decreto, distintamente per quanto concerne il personale ATA e il personale docente, sul quale ultimo interverrà una apposita sequenza contrattuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-ter del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, al fine di assicurare la massima operatività delle istituzioni scolastiche e il più ampio assolvimento del diritto all'istruzione. Non sussistono particolari criteri applicativi per quanto concerne i dirigenti scolastici, per i quali si applica quanto generalmente previsto per la dirigenza pubblica.

Appare utile ribadire che la misura della QSA è disposta per tutto il personale, ed eventualmente per alunni ritenuti essere contatti stretti di casi confermati di malattia infettiva diffusiva da COVID-19, su indicazione del Dipartimento di prevenzione territoriale o di altro operatore della sanità pubblica, a mezzo di atto scritto, al fine di monitorare l'eventuale insorgenza dei sintomi della malattia. Il periodo di quarantena ha la durata di dieci giorni effettivi, dalla data individuata dal provvedimento sanitario che la dispone.

Occorre precisare, in ultimo, che la condizione del personale posto in QSA non è assimilabile a quella concernente il personale effettivamente contagiato da COVID-19, il quale, a prescindere dalla gravità della sintomatologia, in nessun caso può prestare attività didattica o educativa, neanche dal proprio domicilio. Essa, infatti, è una condizione di malattia certificata a tutti gli effetti, per la quale sono previste e garantite - dalla Costituzione fino ai contratti di lavoro di comparto - specifiche forme di tutela e salvaguardia dello stato di salute.

a. Personale ATA

Per quanto attiene il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, tanto il Direttore dei servizi generali e amministrativi quanto il personale Assistente amministrativo possono erogare, per il periodo di quarantena, la prestazione lavorativa in modalità agile. Gli assistenti tecnici posti in quarantena svolgono, ove possibile e con riferimento all'area di appartenenza, supporto da remoto alle attività didattiche.

Per le forme di erogazione della prestazione in modalità agile da parte del personale amministrativo e tecnico, il Direttore dei servizi generali e amministrativi propone al dirigente scolastico, che le adotta formalmente, specifiche forme di monitoraggio, al fine di verificare che il livello delle prestazioni medesime rimanga coerente con quello delle consuete prestazioni svolte in presenza.

Per il personale afferente alle qualifiche di cuoco, guardarobiere, infermiere, collaboratore scolastico e collaboratore scolastico addetto all'azienda agraria, in ragione della specificità delle relative mansioni, che si espletano esclusivamente in presenza a scuola, si deve ritenere che, in caso di quarantena disposta dalla competente autorità sanitaria, la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile e pertanto, solo ove strettamente ed effettivamente necessario a garantire l'ordinaria attività scolastica, i dirigenti scolastici applicano la normativa vigente in materia di sostituzione del personale assente.

b. Personale docente

Più complessa la casistica concernente la condizione del personale docente collocato in QSA a seguito di formale provvedimento dell'autorità sanitaria, o posto in isolamento fiduciario, nei casi in cui siano stati rilevati, nelle sezioni o nelle classi, casi di bambini, alunni o studenti positivi al virus COVID-19.

Le ordinarie prestazioni lavorative, nel caso specifico della professione docente, si sostanziano nelle attività di Didattica digitale integrata, al fine di garantire - in assenza di un effettivo stato di malattia certificata - la realizzazione in concreto del diritto allo studio a vantaggio di tutti gli allievi.

Per il docente l'eventuale prestazione lavorativa a distanza è da correlarsi alla condizione della classe o delle classi di cui il docente medesimo è titolare e alle possibilità organizzative delle istituzioni scolastiche, da verificare, da parte del dirigente scolastico, in riferimento alle situazioni effettive, con la possibilità di completare l'orario di servizio in attività di potenziamento o di supporto alla didattica.

Se l'intera classe del docente sarà stata posta in quarantena con sorveglianza attiva, al pari del docente stesso, il dirigente scolastico dispone che per quella classe le attività didattiche siano svolte in modalità di DDI, sia per il docente a sua volta in quarantena, sia - eventualmente - per tutti i docenti che di quella classe siano contitolari, anche se non posti in quarantena. Questi ultimi potranno, infatti, svolgere la DDI da scuola, utilizzando devices e connettività dell'Istituto, come nei casi in cui la quarantena riguardi solo gli alunni delle classi.

Il docente in quarantena, pertanto, svolgerà ordinariamente attività di docenza in DDI a vantaggio della classe o delle classi poste a loro volta in quarantena.

Qualora, invece, le classi del docente posto in quarantena non siano a loro volta nella stessa condizione, il docente posto in quarantena potrà svolgere attività di DDI, innanzitutto ogni qual volta sia prevista, da orario settimanale, la copresenza con altro docente della classe. La presenza nelle classi di titolarità del personale posto in quarantena potrà essere altresì garantita facendo ricorso a personale dell'organico dell'autonomia in servizio presso l'istituzione scolastica, individuando la necessità di garantire l'attività didattica come priorità temporanea rispetto allo svolgimento di altre eventuali attività non connesse all'insegnamento curricolare.

Per quanto attiene la circostanza dei docenti di sostegno, contitolari a pieno titolo delle classi in cui prestano servizio, si ritiene che la particolarità della loro funzione inclusiva per l'alunno con disabilità, in via ordinaria, debba essere considerata prioritaria rispetto alla necessità di gestione generalizzata del gruppo classe. I Dirigenti scolastici, pertanto, potranno disporre il loro impiego in funzioni di supporto al docente in quarantena esclusivamente a orario settimanale invariato e nelle classi di cui siano effettivamente contitolari, sempre che non vi siano particolari condizioni ostative, legate alla necessità di gestione esclusiva degli alunni con disabilità loro affidati.

Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, si ritiene di poter individuare, proprio nel principio della contitolarità sulla classe di tutti i docenti, la misura più idonea per garantire il diritto allo studio dell'alunno con disabilità, cui deve essere di norma consentita la frequenza delle lezioni in presenza. Nella scuola primaria, in particolare, si potrà prevedere che il docente di sostegno posto in quarantena svolga le attività didattiche, opportunamente condivise e programmate in sede di programmazione settimanale, a favore dell'intero gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell'alunno con disabilità al docente di posto comune della classe.

Ulteriore misura di intervento potrà essere individuata nella previsione di cui agli artt. 4 e 5 del dPR 275/1999, nel caso in cui sia ancora possibile, nel presente momento dell'anno scolastico, operare l'aggregazione di discipline in aree o ambiti disciplinari, ovvero la rimodulazione di alcune discipline in prospettiva plurisettimanale attraverso una diversa aggregazione oraria.

In ultima analisi, solo qualora sia stata esperita ogni attività di reperimento di risorse interne all'istituzione scolastica, a seguito della quale non sia possibile in alcun modo provvedere alla sostituzione in classe del docente in quarantena con altro personale già in servizio, il dirigente scolastico, ponendo particolare attenzione alla peculiare situazione della scuola dell'infanzia, potrà ricorrere alla nomina di personale supplente anche solo per le ore strettamente necessarie al completamento della copertura del servizio settimanale, fermo restando che in nessun caso si potrà disporre la vigilanza della classe interamente in presenza, nel corso di attività didattiche erogate dal docente in quarantena, servendosi del personale collaboratore scolastico o di personale esterno, operante per l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione, o a vario titolo presente a scuola.

Il dirigente scolastico, in piena adesione agli obiettivi di garanzia del diritto allo studio individuati costituzionalmente, organizza le prestazioni rese in DDI tenendo conto della natura delle attività svolte dal docente, in coerenza con la programmazione delle attività didattiche declinata a suo tempo dai competenti dipartimenti in seno al Collegio dei docenti, con gli orari delle lezioni settimanali e con gli impegni stabiliti in sede di approvazione del piano delle attività scolastiche per tutto il personale, intervenendo, ove necessario, al fine di offrire strumenti, motivazione, supporto organizzativo e metodologico ai docenti, impegnati in una nuova forma di erogazione dell'attività lavorativa.

Nulla è innovato per quanto attiene la rilevazione della presenza in servizio del personale docente in QSA, la quale potrà correttamente risultare a mezzo delle ordinarie applicazioni di registro elettronico di cui le istituzioni scolastiche sono dotate, precisando ove la prestazione sia stata resa in presenza o a distanza.

All'alunno in quarantena la scuola dovrà in ogni caso garantire, ove la strumentazione tecnologica in dotazione lo consenta, l'erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata.

c. Personale educativo

Per quanto attiene il personale educativo che opera presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi alle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alle attività di semiconvitto, si ritiene che esso - qualora posto in quarantena - possa continuare ad erogare in modalità agile le attività educative pomeridiane, programmate all'interno del Progetto educativo annuale, solo qualora sia possibile affidare il gruppo di semiconvittori, in presenza, ad altro personale educativo a disposizione dell'istituzione convittuale. Resta ferma, per il rettore/dirigente scolastico, la facoltà di operare ad ulteriori forme di organizzazione dei gruppi di semiconvittori, in special modo se la numerosità ne sia ridotta in conseguenza dello sviluppo del contagio, sempre garantendo il rispetto delle misure di contenimento del virus.

Qualora il personale operi sul convitto, qualora non si possa garantire la sorveglianza notturna dei convittori e delle convittrici, il rettore/dirigente scolastico procederà alla nomina di personale supplente solo al fine di garantire il rapporto numerico adeguato tra personale in servizio e numero di convittori effettivamente residenti.

Ci auguriamo, tutti, che queste indicazioni possano aiutare il lavoro quotidiano che le scuole, l'amministrazione, l'intera comunità educante stanno svolgendo per garantire il diritto all'istruzione in uno dei momenti più drammatici nella vita del Paese. Per ora, e come sempre, grazie.