Decreto legge 28.10.2020, n. 137
Titolo III - Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti
1. Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 di 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020. Il contributo non concorre alla determinazione del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza da COVID-19 possono essere stabilite dalle regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta. Ai relativi oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 250 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Tabella A
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Per l'anno 2021 è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19, ripartito secondo gli importi indicati nella seguente tabella.44
Tabella
Regione | Percentuale di riparto | Riparto contributo 2021 |
---|---|---|
Abruzzo | 3,16% | 3.500.000 |
Basilicata | 2,50% | 2.750.000 |
Calabria | 4,46% | 4.900.000 |
Campania | 10,54% | 11.600.000 |
Emilia-Romagna | 8,51% | 9.350.000 |
Lazio | 11,70% | 12.850.000 |
Liguria | 3,10% | 3.400.000 |
Lombardia | 17,48% | 19.250.000 |
Marche | 3,48% | 3.850.000 |
Molise | 0,96% | 1.050.000 |
Piemonte | 8,23% | 9.050.000 |
Puglia | 8,15% | 8.950.000 |
Toscana | 7,82% | 8.600.000 |
Umbria | 1,96% | 2.150.000 |
Veneto | 7,95% | 8.750.000 |
Totale | 100,00% | 110.000.000 |
3. All'onere derivante dal comma 2, pari a 110 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.
Comma sostituito dall'art. 27, comma 1, D.L. 22.03.2021, n. 41, conv. con modif. da L. 21.05.2021, n. 69.