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Decreto legge 28.10.2020, n. 137

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (G.U. 28.10.2020, n. 269)

Titolo III - Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti

Art. 21 - Misure per la didattica digitale integrata

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di euro 85 milioni per l'anno 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socio-economico delle famiglie.

4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

6-bis. In conseguenza anche dei periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza negli istituti scolastici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo per il recupero dei gap formativi, con una dotazione pari a 5.532.195 euro per l'anno 2021.

6-ter. Le risorse di cui al comma 6-bis sono destinate esclusivamente all'attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, volte anche a sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel piano triennale dell'offerta formativa.

6-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità di presentazione delle istanze da parte delle singole istituzioni scolastiche per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 6-bis, impiegate per la remunerazione del personale docente, secondo la disciplina contrattuale vigente, a titolo di attività aggiuntive di insegnamento, nonché i criteri per il riparto delle medesime, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione che, sulla base dei dati relativi ai livelli di apprendimento degli studenti, si trovano in una situazione di maggiore svantaggio.

6-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5.532.195 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.

7-bis. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato con delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, sono stanziati, per le finalità di cui al comma 2, 2 milioni di euro per l'anno 2021 da trasferire alla regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto, nei limiti delle risorse disponibili, in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del presente decreto.