Decreto legge 28.10.2020, n. 137
Titolo III - Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti
1. Lo svolgimento dell'attività presso le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è compatibile con lo svolgimento dell'attività di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina.