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Decreto legge 28.10.2020, n. 137

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (G.U. 28.10.2020, n. 269)

Titolo III - Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti

Art. 19 sexies - Disposizioni in materia di attività svolte presso le Unità speciali di continuità assistenziale e le scuole di specializzazione in medicina

1. Lo svolgimento dell'attività presso le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è compatibile con lo svolgimento dell'attività di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina.