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Decreto legge 28.10.2020, n. 137

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (G.U. 28.10.2020, n. 269)

Titolo I - Sostegno alle imprese e all'economia

Art. 4 - Sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa 4

1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2020». È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

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La Corte Costituzionale ha dichiarato con sentenza 09.03.2022, n. 87 l'illegittimità costituzionale.