Decreto Ministero Ambiente Tutela Territorio Mare 28.10.2020, n. 222
Formula iniziale
Il Ministro Dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;
Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 di attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e, in particolare, l'art. 19, comma 6, che prevede che i proventi delle aste siano destinati a una serie di misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente, tra le quali ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, incrementare l'efficienza energetica, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ed in particolare l'art. 3 il quale prevede un'autorizzazione di spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, presentati dai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Lo stesso art. 3 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e in particolare l'art. 12, secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto il decreto del 31 gennaio 1997 del Ministro dei trasporti e della navigazione;
Visto il decreto del 1° aprile 2010 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, che all'art. 3 contiene disposizioni volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e in particolare l'art. 5, comma 6, in materia di mobilità scolastica;
Vista la legge 12 dicembre 2019, n. 141 di conversione con modificazioni del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 e in particolare, l'art. 3 con il quale è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, presentati dai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;
Ritenuto di volersi avvalere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e dagli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di società in house del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la realizzazione delle attività connesse al monitoraggio dei progetti di cui all'art. 3, sopra citato;
Considerato che tale avvalimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e dell'art. 192, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è giustificato dalle esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di ottenere un ampio supporto tecnico specialistico nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e che ricorrendo all'expertise maturata dalle proprie società in house sulle tematiche di competenza, il Ministero può ridurre i costi di direzione e di controllo che dovrebbe affrontare ove ricorresse a società di diritto privato, garantendosi peraltro una efficace trasmissione diretta dei propri indirizzi operativi e un controllo diretto sulla qualità delle prestazioni rese, con ciò tenendo conto dei «benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche» come richiesto dalla norma citata;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 229 del 2011 in cui si prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Acquisito il parere del Ministro dell'istruzione espresso con nota del 17 settembre 2020;
Acquisito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze espresso con nota del 7 settembre 2020;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 15 ottobre 2020;
Decreta: