IperTesto Unico IperTesto Unico

CCNI M.I. 25.10.2020

Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e Ricerca", nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, in base all'articolo 2, comma 3-ter, del decreto legge 22 aprile 2020 n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, siglato il giorno 24/10/2020 in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione in sede di negoziazione integrativa nazionale.

Art. 1 - Casi in cui si può ricorrere alla DDI e durata del CCNI

1. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l'attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, (di seguito DDI) in forma complementare o esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell'attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all'istruzione, quale strumento complementare alla didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche di secondo grado, ovvero, nella generalità delle istituzioni scolastiche qualora l'andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalle Linee Guida per la Didattica digitale integrata, adottate con decreto del Ministero dell'Istruzione 7 agosto 2020, n. 89, in merito alla particolare casistica degli alunni con disabilità al fine di garantirne la frequenza scolastica in presenza e con riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali.

2. La DDI si svolge nel rispetto della libertà di insegnamento, delle competenze degli Organi collegiali e dell'autonomia progettuale e organizzativa delle istituzioni scolastiche.

3. La DDI sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch'esse in quarantena fiduciaria. In caso le stesse classi possano svolgere attività in presenza, il docente in quarantena o isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, svolgerà la DDI laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nella attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 del CCNL 2016/18.