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Nota M.I. 16.11.2020, prot. n. 33100

Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155.

Gentilissimi Dirigenti,

l'articolo 21 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, in corso di conversione, ha incrementato di 85 milioni di euro il fondo per il Piano nazionale scuola digitale, destinati all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

Tali risorse sono state ripartite fra tutte le istituzioni scolastiche ed educative con decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155, pubblicato sul sito del Ministero. I fondi sono già stati erogati in acconto e in unica soluzione e sono già nella disponibilità delle scuole, al fine di consentire alle scuole stesse di poter disporre immediatamente di ulteriori risorse atte a fronteggiare l'attuale situazione di emergenza con il potenziamento degli strumenti di didattica digitale integrata, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89, con il quale sono state adottate le linee guida sulla didattica digitale integrata.

Le istituzioni scolastiche sono, pertanto, invitate a utilizzare tempestivamente queste risorse, già disponibili sui rispettivi conti di tesoreria, al fine del potenziamento degli strumenti e delle attività per la didattica digitale integrata.

Il comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 137/2020 precisa che "le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". Le istituzioni scolastiche dovranno avvalersi, pertanto, delle Convenzioni quadro Consip attive (articolo 1, comma 449, della legge 296/2006) e delle offerte del MePA (articolo 1, comma 450, della legge 296/2006) e, qualora non fosse possibile ricorrere ai predetti strumenti, potranno provvedere all'acquisto, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Occorre ricordare che, prima di avviare le procedure di acquisizione dei beni, è necessario acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP), che dovrà essere indicato in tutti i relativi documenti e in sede di rendicontazione, secondo quanto previsto dall'articolo 41 della legge 11 settembre 2020, n. 120.

Sulla base dei rispettivi fabbisogni, le istituzioni scolastiche possono provvedere all'acquisto di uno o più dei seguenti beni e servizi:

1) dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata (tablet, notebook, pc), da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

2) piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza, anche attraverso pagamenti di canoni necessari per la loro piena fruizione;

3) connettività di rete, tramite acquisto di SIM con traffico dati, dispositivi per la connettività mobile (router/internet keys), attivazione/aggiornamenti (upgrade) di abbonamenti per la connettività fissa del plesso scolastico, necessaria ai fini della didattica digitale integrata, che prevedano la fruizione della velocità massima di connessione disponibile sul territorio in cui è collocato il plesso, compresi gli eventuali apparati necessari per il potenziamento della connettività.

L'ammissibilità delle spese decorre dalla data di pubblicazione sul sito internet del decreto del Ministro dell'istruzione 155/2020 di riparto e destinazione dei fondi, ovvero dal 5 novembre 2020. Considerato che la misura richiede il potenziamento della didattica digitale integrata alla luce dell'emergenza epidemiologica, si raccomanda di tenere in debito conto la necessità di acquisire i beni e i servizi descritti con modalità atte a garantire la loro pronta disponibilità.

Si precisa che tali risorse dovranno essere iscritte, in conto competenza, nell'Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato" e imputate ad apposita scheda illustrativa finanziaria, denominata "Risorse art. 21 DL 137/2020"; con categoria di destinazione "A03 - Didattica".

I beni e le attrezzature acquistati dovranno essere collaudati e, quindi, inventariati, in coerenza con quanto previsto dal decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.

Con successiva nota della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, saranno fornite ulteriori istruzioni pratiche circa le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse e rendicontazione della spesa.

Come è noto, questo ulteriore finanziamento per la didattica digitale integrata si aggiunge alle risorse già stanziate dall'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle risorse del PON "Per la scuola" (avvisi "Smart Class" e "Supporti didattici"), ai fondi del Piano nazionale per la scuola digitale per l'anno 2020, alle risorse di cui all'articolo 231 del decreto-legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, tutte misure che hanno consentito e consentono alle istituzioni scolastiche di poter organizzare il Piano scolastico per la didattica digitale integrata con maggiore efficacia e funzionalità rispetto alle esigenze delle studentesse e degli studenti.