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Decreto legge 09.11.2020, n. 149

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 09.11.2020, n. 279)

Titolo II - Disposizioni in materia di salute, lavoro e famiglia

Art. 12 - Misure in materia di integrazione salariale

1. Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. Conseguentemente è abrogato il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro, ripartito in 41,1 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 16,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 31 e quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.