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Decreto legge 09.11.2020, n. 149

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 09.11.2020, n. 279)

Titolo I - sostegno alle imprese e all'economia

Art. 1 - Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali

1. L'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto. Il Fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è incrementato di 11,1 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1 al citato decreto.

3. È abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 del 2020.

5. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 4, per i soggetti di cui al predetto comma 4 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al comma 4 è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto n. 137 del 2020. Per i soggetti di cui al comma 4 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto-legge, il contributo di cui al comma 4 spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ed è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 508 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede, per 458 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 31 e per 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 3.