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Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 04.11.2020

Definizione della composizione e delle funzioni dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni. (G.U. 29.12.2020, n. 321)

Art. 3 - Funzionamento dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio adotta annualmente e aggiorna periodicamente, anche in relazione ai risultati dei suoi lavori, un proprio programma delle attività che individua, in particolare:

a) i temi da approfondire in via prioritaria ai fini della promozione, della diffusione e dell'efficace attuazione del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;

b) le fonti informative di carattere scientifico, le basi dati statistiche e i sistemi informativi necessari per supportare l'esercizio delle competenze dell'Osservatorio stesso;

c) le specifiche iniziative di rilevazione, studio, analisi e approfondimento tecnico-metodologico in materia di lavoro agile da realizzare e i risultati previsti.

2. Ai fini della adozione del proprio programma di attività e, più in generale, dello svolgimento dei compiti assegnati, l'Osservatorio può prevedere iniziative di consultazione, audizioni e altre forme di partecipazione dei principali portatori di interesse, in modo da promuoverne la valorizzazione dei contributi rispetto all'attuazione del lavoro agile nelle amministrazioni. Ai fini dello svolgimento delle sue attività, l'Osservatorio può operare, in relazione agli specifici ambiti individuati nel proprio programma, in gruppi di lavoro, costituiti anche informalmente sotto il coordinamento della Commissione tecnica.

3. Le riunioni dell'Osservatorio, della Commissione tecnica e dei gruppi di lavoro si svolgono, di norma, con modalità telematiche. La partecipazione non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

4. I risultati dell'attività dell'Osservatorio, oltre ad essere promossi, discussi e approfonditi nell'ambito della «Conferenza nazionale sul lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche» di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera e), sono periodicamente diffusi attraverso i canali della comunicazione istituzionale, mediante la realizzazione di una specifica sezione del sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica.