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Circolare INPS 17.11.2020, n. 130

Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Effetti sulle indennità di fine servizio comunque denominate delle disposizioni di cui all'articolo 23.

Sommario: Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto l'accesso al finanziamento agevolato per coloro i quali, collocati a riposo con diritto a pensione c.d. quota 100 o aventi i requisiti pensionistici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, hanno visto differire nel tempo la decorrenza dei termini di pagamento dell'indennità di fine servizio comunque denominata.

1. Premessa

L'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede la possibilità per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca di richiedere alle banche o agli altri intermediari finanziari, che aderiscono ad un apposito Accordo quadro (cfr. il successivo paragrafo 3), il finanziamento dell'indennità di fine servizio comunque denominata, per un importo non superiore a 45.000 euro, sulla base di apposita certificazione rilasciata dall'ente responsabile per l'erogazione di tale indennità.

Per tutti i dipendenti pubblici rimane in ogni caso fermo il diritto di cedere in tutto o in parte il trattamento di fine servizio o di fine rapporto (TFS/TFR), così come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, in relazione alla prestazione netta spettante e detratto l'eventuale importo oggetto di anticipo finanziario di cui al citato articolo 23, comma 2.

2. Ambito soggettivo

La norma è applicabile ai dipendenti pubblici che fruiscono del requisito pensionistico di cui al comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 4/2019 (pensione c.d. quota 100), nonché a quelli che accedono o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto in commento, al trattamento di pensione in base ai requisiti di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214.

Dall'interpretazione letterale della norma in esame discende che sono esclusi dalla possibilità di ottenere il finanziamento agevolato non soltanto coloro che sono cessati o cesseranno dal servizio senza diritto a pensione, ma anche tutti i dipendenti, ancora in attesa di percepire l'indennità di fine servizio comunque denominata, che accedono o hanno avuto accesso al pensionamento sulla base dei requisiti pensionistici stabiliti da norme diverse da quelle sopra indicate. Pertanto, è escluso dall'applicazione della norma in argomento il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

3. Modalità di concessione del finanziamento

Ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e seguenti, del decreto-legge n. 4/2019, il finanziamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto può essere concesso nei limiti dell'importo netto di 45.000 euro o, comunque, entro la capienza della prestazione dovuta al pensionato da parte dell'INPS in qualità di ente previdenziale, se è di importo inferiore. L'importo ceduto non può essere soggetto a procedure di sequestro o di pignoramento o ad esecuzione forzata in virtù di una qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio e di fine rapporto maturato.

La concreta attuazione della norma, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 4/2019, è stata demandata ad un Regolamento disciplinato con il D.P.C.M. 22 aprile 2020, n. 51 (G.U. Serie Generale n. 150 del 15 giugno 2020), nonché ad uno specifico Accordo quadro tra il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'Economia e delle finanze, il Ministro della Pubblica amministrazione e l'Associazione Bancaria Italiana, sentito l'INPS, approvato con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 19 agosto 2020 (G.U. Serie Generale n. 221 del 5 settembre 2020). Detto Accordo definisce i termini e le modalità di adesione della banca, le condizioni economiche alle quali sono realizzate le operazioni di anticipo del TFS/TFR, lo schema della proposta di contratto, le modalità di presentazione della domanda e le modalità di comunicazione con l'ente erogatore.

4. Fondo di garanzia

L'articolo 23, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019 prevede, a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati dalla banca o dagli intermediari finanziari, l'istituzione di un Fondo di garanzia nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, con una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro per l'anno 2019.

La garanzia del Fondo copre l'80% dell'importo dell'anticipo del TFS/TFR ed è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza.

Il Fondo di garanzia è affidato in gestione all'INPS.

5. Flusso operativo

L'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019 prevede che il flusso per la concessione dell'anticipo finanziario si attivi a fronte di una richiesta di certificazione prodotta dall'iscritto con domanda online in base alla modalità di trasmissione attualmente prevista per le istanze prodotte all'Istituto ai fini della cessione ordinaria di cui al D.P.R. n. 180/1950.

La Struttura territoriale competente deve provvedere a rilasciare la certificazione all'utente entro il termine di 90 giorni dalla data della domanda (cfr. l'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. n. 51/2020), rendendola disponibile per l'utente nell'Area riservata del cittadino del Portale INPS.

La certificazione non ha un termine di validità e l'eventuale successivo contratto di anticipo finanziario, perfezionato tra la le parti e notificato alle Strutture territoriali INPS tramite PEC dalla banca o dagli intermediari finanziari, diviene efficace solo dopo la produzione da parte della competente Struttura territoriale della cosiddetta "presa d'atto" positiva, che dovrà essere obbligatoriamente rilasciata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del contratto di anticipo finanziario.

L'INPS provvederà a rimborsare al cessionario, secondo i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, la somma oggetto del credito ceduto, trattenendo tale importo dall'indennità di fine servizio comunque denominata (TFS/TFR) spettante all'iscritto.

6. Adeguamento flusso cessione ordinaria di cui al D.P.R. n. 180/1950

A seguito dell'introduzione dell'anticipo finanziario di cui al decreto-legge n. 4/2019, viene adeguato il flusso della cessione ordinaria di cui all'articolo 1 del D.P.R. n. 180/1950, così come modificato dal comma 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10.

Infatti, dal momento che la nuova disciplina dell'anticipo finanziario di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 4/2019 non contempla alcun termine di validità della certificazione rilasciata dall'ente erogatore ai fini dell'anticipo del TFS/TFR, non deve essere più considerato perentorio il termine di 15 giorni lavorativi previsto dalla circolare INPDAP n. 12 del 28 giugno 2011 per la validità della certificazione dell'importo del TFS/TFR, rilasciata dall'INPS ai fini della cessione.

Pertanto, i pensionati che avranno ricevuto dall'INPS, previa domanda inoltrata tramite procedura online, la certificazione dell'importo del TFS/TFR cedibile ai fini della cessione ordinaria, potranno utilizzarla a tale fine anche decorsi i 15 giorni lavorativi dal rilascio della stessa. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, la Struttura territoriale competente dovrà obbligatoriamente effettuare, entro il termine di 30 giorni, da intendersi non perentorio, dalla notifica dell'avvenuta conclusione del contratto, le verifiche necessarie a confermare o modificare la somma precedentemente certificata. Le risultanze di tale verifica dovranno essere comunicate all'istituto bancario/finanziario attraverso la conferma della avvenuta notifica del contratto di cessione (c.d. presa d'atto).

In ordine agli aspetti di carattere prettamente operativo, si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni con un successivo messaggio.